Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13277 - pubb. 02/09/2015

Non immediata esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione, del decreto della Corte d'appello che revoca l'omologa del concordato preventivo

Tribunale Rovereto, 16 Luglio 2015. Est. Perilli.


Concordato preventivo - Omologa del Tribunale - Revoca da parte della Corte d'appello - Proposizione di ricorso per cassazione - Immediata esecutività - Esclusione - Obbligo per il Tribunale di dichiarare il fallimento - Esclusione - Coordinamento tra la procedura fallimentare e concordataria - Preferenza di quest'ultima



In caso di revoca dell'omologa del concordato preventivo, pronunciata dalla Corte d'appello su reclamo ex art. 182 l.fall., con rimessione degli atti al Tribunale per i provvedimenti di competenza, qualora la debitrice concordataria abbia impugnato il provvedimento della Corte d'appello con ricorso per Cassazione, il Tribunale non è obbligato a dichiarare il fallimento, dovendosi ritenere che la decisione resa in sede di reclamo non sia esecutiva sino al suo passaggio in giudicato. Per un verso, infatti, non è possibile formulare un principio di carattere generale vigente per tutti i procedimenti camerali quando si discute di efficacia dei provvedimenti ancora soggetti ad impugnazione; per altro verso, l'analisi della peculiare disciplina legale degli effetti del decreto di omologazione del concordato preventivo induce a considerare che gli effetti del rimedio impugnatorio debbano essere ricostruiti in analogia con quanto stabilito dalla giurisprudenza con riferimento alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. L'equiparazione operata dall'art. 180 l.fall. tra gli effetti - provvisoriamente esecutivi - della decisione di omologa del concordato preventivo e quelli della sentenza dichiarativa di fallimento impone di confrontarsi con la giurisprudenza di Cassazione in materia di esecutività della decizione di revoca della sentenza di fallimento, assunta in sede di reclamo, ed induce a ritenere che la stessa ratio, ossia la tutela dei creditori (meglio realizzata dall'ipotesi concordataria in continuità, che, oltre ad essere stata accettata dalla maggioranza di essi, è per sua stessa natura più conveniente dell'ipotesi liquidatoria fallimentare), possa giustificare la non esecutività del provvedimento emesso dalla Corte d'appello fino alla definitività della decisione sul reclamo stesso.

La superiore conclusione non è revocata in dubbio dalla pronuncia delle Sez. Un. n. 9953/2015, ove si è affermato che, al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., il fallimento dell'imprenditore può essere dichiarato, su istanza del creditore o del pubblico ministero, con sentenza contestuale al decreto di revoca-inammissibilità-insuccesso-diniego di omologa della procedura concordataria. A tali eventi non è infatti parificabile il rigetto dell'omologa ex art. 182 l.fall., sia perché in siffatta ipotesi è stato impugnato davanti alla Corte d'appello un decreto di omologazione che ha dato pieno ingresso alla procedura concordataria, e non vi ha, invece, posto fine; sia perché è impossibile una contestualità tra la decisione che pone fine alla procedura concordataria e la dichiarazione di fallimento, anzi affidate ad organi giudiziari distinti. La pendenza del ricorso per Cassazione, che mantiene in vita il procedimento di concordato preventivo, impone dunque un coordinamento con la parallela procedura pre-fallimentare affidato al Tribunale, il quale - tenuto conto della grande convenienza della proposta di concordato rispetto a quella liquidatoria, del fatto che i rapporti del liquidatore giudiziale danno conto di un'esecuzione del concordato conforme alla prognosi della proposta, del fatto che la dichiarazione di fallimento determinerebbe la morte del concordato anche nell'ipotesi in cui il ricorso per Cassazione venisse accolto, del fatto che nessun pregiudizio può derivare ai creditori o al fallito dall'attesa dell'esito del ricorso per Cassazione - ritiene di non avere la discrezionalità per aprire un fallimento, e pertanto non può che rigettare la richiesta di fallimento per improcedibilità. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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