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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13259 - pubb. 10/11/2014.

Atti in frode: il criterio per selezionare la rilevanza ai fini della revoca del concordato è quello dell'impatto sulla causazione e sull'entità della crisi


Tribunale di Sondrio, 02 Ottobre 2014. Est. Giani.

Concordato preventivo - Atti in frode - Revoca del concordato - Condotte poste in essere anteriormente al ricorso - Rilevanza - Impatto delle condotte sulla causazione e sull'entità della crisi - Fattispecie


Ai fini della revoca dell'ammissione al concordato preventivo, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 173, comma 3, L.F. possono essere valutati anche comportamenti posti in essere prima della presentazione del ricorso, anche con riserva, ed il criterio per valutare la rilevanza degli atti di frode non può che dipendere dall'impatto che la condotta abbia avuto sulla causazione della crisi e sull'entità della medesima. (Nel caso di specie, è stata revocata la procedura di concordato, e successivamente dichiarato il fallimento, a causa del compimento di atti in frode costituiti da distrazione di liquidità e crediti, dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, dalla emissione di ricevute bancarie per operazioni inesistenti, sopravvalutazione di rimanenze di esercizio, pagamenti di crediti anteriori ed anche in considerazione delle modalità decettive ed con le quali dette condotte sono state esposte della domanda di concordato e nel piano). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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