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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13252 - pubb. 31/07/1997.

Concordato preventivo: la prededuzione spetta soltanto per il prezzo delle somministrazione eseguite dopo il decreto di ammissione


Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 1997, n. 968. Est. Losavio.

Concordato preventivo - Disposizione ex art. 74, secondo comma, legge fall. - Applicabilità alla procedura di concordato preventivo - Esclusione - Credito del somministrante per prestazioni eseguite prima dell'ammissione del debitore al concordato - Soggezione al concorso ex art. 184 legge fall. - Necessità - Credito del somministrante per prestazioni eseguite dopo l'ammissione al concordato - Prededuzione - Ammissibilità


Il credito del somministrante per il prezzo delle somministrazioni eseguite prima dell'ammissione del debitore somministrato al concordato preventivo è soggetto al concorso a norma dell'art. 184 legge fall., al pari degli altri crediti anteriori al decreto di apertura della procedura, ed è, perciò, pagato nella percentuale concordataria, anche se il rapporto prosegua in costanza della procedura, non essendo estensibile al concordato il disposto del secondo comma dell'art. 74 legge fall., dettato in ragione delle specifiche finalità del fallimento. Deve essere, invece, soddisfatto per intero il credito relativo alle prestazioni di somministrazione eseguite dopo il decreto di ammissione al concordato. (massima ufficiale)

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