Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1320 - pubb. 31/08/2008

Concordato fallimentare, creditori esclusi dal voto ma non dal computo delle maggioranze

Tribunale Pisa, 09 Luglio 2008. Est. Magnesa.


Concordato fallimentare – Creditori aventi diritto al voto ed esclusi dal computo delle maggioranze – Cessioni successive alla dichiarazione di fallimento – Inclusione dei cessionari nel computo delle maggioranze – Necessità.



I soggetti diversi da banche e intermediari finanziari che in data successiva alla dichiarazione di fallimento si sono resi cessionari di crediti nei confronti del fallito (art. 127, comma 6, legge fall.), devono essere ricompresi nel computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato. Ad essi, infatti, diversamente da quanto previsto da quelli indicati ai commi 4 e 5 dello stesso articolo (coniuge, parenti ed affini e loro cessionari, società controllanti, controllate o soggette a comune controllo), per i quali la norma prevede espressamente anche l’esclusione dal computo delle maggioranze, il legislatore ha inteso precludere la sola possibilità di esprimere il proprio voto di dissenso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gino Mannocci



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