ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13183 - pubb. 03/08/2015.

Rinuncia alla domanda di concordato successiva alla omologazione e modifiche alla proposta successive all'inizio delle operazioni di voto


Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 2015, n. 8575. Est. Mercolino.

Concordato preventivo - Rinuncia alla domanda - Limiti - Rinuncia successiva alla omologa del concordato - Inammissibilità

Concordato preventivo - Reclamo alla corte d'appello ex articolo 18 L.F. - Termine per l'impugnazione

Concordato preventivo - Modifiche al piano concordatario - Limite dell'inizio delle operazioni di voto - Distinzione tra modifiche migliorative o peggiorative - Irrilevanza

Concordato preventivo - Modifiche al piano concordatario - Modifiche che incidono sui tempi della liquidazione e sulla fruttuosità della stessa - Fattibilità economica del concordato - Rilevanza - Aggiornamento della attestazione - Necessità

Concordato preventivo - Modifiche al piano concordatario - Mutamento delle condizioni di fattibilità successive all'approvazione del concordato - Facoltà di porre rimedio a carenze della proposta - Esclusione - Verificarsi di eventi sopravvenuti estranei alla volontà del debitore - Facoltà per i creditori di modificare il voto già espresso


La rinuncia alla domanda di concordato preventivo, la quale si traduce sostanzialmente in un abbandono della relativa proposta, atteggiandosi come revoca della stessa, non è ammissibile volta che il concordato sia stato omologato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il reclamo alla corte d'appello avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia provveduto in ordine all'istanza di omologazione del concordato preventivo, accogliendola o rigettandola, deve essere proposto nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 18 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il legislatore, nel riconoscere espressamente al debitore la facoltà di apportare modifiche al piano concordatario, ne ha rigorosamente limitato l'ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative o peggiorative, e ciò essenzialmente al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non possono considerarsi indifferenti per i creditori le modifiche apportate al piano di concordato, le quali, pur non comportando un mutamento della percentuale di soddisfacimento dei crediti indicata nella proposta, siano suscettibili di incidere non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità della stessa e quindi sulla fattibilità economica del concordato. In tal caso, i creditori, ai fini di un'informata e consapevole espressione del voto, devono essere adeguatamente ragguagliati in ordine alle prospettive temporali ed economiche di realizzazione del piano, per la cui valutazione non può ritenersi sufficiente una nuova relazione predisposta dal commissario giudiziale, occorrendo innanzitutto un aggiornamento di quella redatta dal professionista designato dal debitore ai sensi dell'articolo 161, comma 3, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il secondo comma dell'articolo 179 L.F., nell'affidare al commissario giudiziale il compito di rilevare eventuali mutamenti nelle condizioni di fattibilità del piano, presuppone il verificarsi di eventi estranei alla volontà del debitore e sopravvenuti all'approvazione del concordato idonei ad impedirne il corretto adempimento, escludendo pertanto che la predetta iniziativa possa essere assunta al fine di porre tardivamente rimedio a carenze originarie della proposta. Destinatari dell'avviso previsto dall'articolo 169, comma 2, sono, infatti, i creditori, rispondendo la segnalazione in esame alla finalità di consentire non già al debitore di apportare alla proposta le modifiche necessarie per ottenere il voto favorevole dei creditori, ma ha questi ultimi di costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il voto precedentemente espresso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale