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Tribunale di Milano, 05 Maggio 2015. .
Fallimento - Cessione o affitto d'azienda anteriori alla dichiarazione di fallimento - Trattamento del TFR maturato fino al trasferimento dell'azienda - Ammissione al passivo - Ratei maturati successivamente al trasferimento - Debito a carico del cessionario o affittuario
Nell'ipotesi di fallimento del titolare dell'azienda, nel caso questa sia stata ceduta o affittata prima della dichiarazione di fallimento, il TFR maturato fino al momento del trasferimento dell'azienda potrà essere ammesso al passivo del fallimento, mentre dei ratei di TFR maturati successivamente a detto trasferimento risponderà il cessionario o affittuario dell'azienda, posto che l'inopponibilità del credito del lavoratore opera esclusivamente a favore del fallimento del concedente o affittante, mentre per il cessionario o affittuario il credito matura sino alla dichiarazione di recesso del concedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)