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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13171 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 05 Maggio 2015. .

Fallimento - Contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito - Prededuzione - Rapporti di lavoro pendenti - Scioglimento - Effetto retroattivo al momento della dichiarazione di fallimento


Ove il curatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di affitto di azienda stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento e abbia contestualmente o successivamente esercitato il potere di scioglimento dai relativi contratti aziendali ex art. 72 l.f., detto scioglimento opera retroattivamente dal momento in cui è intervenuto il fallimento, essendo i rapporti di lavoro tra quelli che sono sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)