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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13169 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 05 Maggio 2015. .

Fallimento - Contratto di affitto di azienda - Rapporti pendenti - Facoltà di scioglimento del curatore - Effetti


L'art. 104-bis, comma 5, l.f., nella parte in cui prevede che “ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II”, rende applicabile al contratto di affitto di azienda stipulato dal curatore gli effetti della disciplina dei rapporti pendenti all’atto della retrocessione dell’azienda (o dello scioglimento del contratto), consentendo al curatore di sciogliersi dai rapporti pendenti come se non fossero mai sorti a carico del fallimento, saldando l’effetto dell’irresponsabilità in capo al fallimento della maturazione dei debiti avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento e sino all’avvenuto scioglimento. Tale norma (alla quale non si accompagna analoga norma nell’art. 79 l.f. per i contratti stipulati prima della dichiarazione di fallimento) costituisce espressione di un principio generale che, ove applicabile al disposto dell’art. 79 l.f., comporta per il contratto di affitto di azienda pre-stipulato dalla società fallita una irresponsabilità del curatore per i debiti sorti in prededuzione dalla dichiarazione di fallimento sino all’avvenuto diritto di recesso o, comunque, dei debiti nei confronti di questi vantati per effetto di contratti a prestazioni corrispettive reciprocamente ineseguiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)