Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13140 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 02 Dicembre 2011. .


Fallimento - Effetti per i creditori - Ripartizione dell'attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Fallimento dell'acquirente di immobile - Domanda di revocatoria ordinaria della compravendita - Trascrizione da parte del creditore dell'alienante prima del fallimento - Accoglimento - Conseguenze sul diritto dell'attore vittorioso rispetto al bene compravenduto - Separazione di somma corrispondente al suo credito dal ricavato della liquidazione fallimentare dell'immobile - Titolo per il soddisfacimento, nella sede del riporto fallimentare, in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali - Spettanza - Fondamento

Fallimento - Fallimento dell'acquirente di immobile - Domanda di revocatoria ordinaria della compravendita - Trascrizione da parte del creditore dell'alienante prima del fallimento - Accoglimento - Conseguenze sul diritto dell'attore vittorioso rispetto al bene compravenduto - Separazione di somma corrispondente al suo credito dal ricavato della liquidazione fallimentare dell'immobile - Titolo per il soddisfacimento, nella sede del riporto fallimentare, in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali - Spettanza - Fondamento



In caso di fallimento dell'acquirente di un bene immobile, il creditore dell'alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 cod. civ. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato