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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1313 - pubb. 10/09/2008.

Concordato preventivo e poteri del tribunale


Tribunale di Sulmona, 05 Dicembre 2007. Est. D'Orazio.

Concordato preventivo – Poteri del tribunale fallimentare – Atti di straordinaria amministrazione – Potere di sottrarne l’autorizzazione al giudice delegato – Sussistenza.

Concordato preventivo – Modifica in melius della proposta – Ammissibilità – Diversa modalità di indicazione della percentuale offerta ai creditori – Irrilevanza.

Cessione di ramo d’azienda – Individuazione convenzionale del ramo – Ammissibilità – Requisito della preesistenza all’accordo – Irrilevanza.

Accordi sindacali ex lege n. 428/1990 – Potere di vincolare i lavoratori non aderenti – Esclusione.


Benchè l’art. 167, comma 2 legge fall. faccia espresso riferimento al giudice delegato, dal terzo comma di tale norma, in base al quale “con il decreto previsto dall’art. 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire il limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma”, si ricava che il tribunale mantiene l’investitura dell’intera procedura di concordato preventivo e può quindi sottrarre al giudice delegato l’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione. (Nel caso di specie il tribunale ha autorizzato l’affitto del ramo d’azienda, la sua cessione ed il trasferimento di beni immobili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sino a che non sia intervenuta l’omologazione, è ammissibile la modifica in melius della proposta di concordato preventivo e ciò a prescindere dalla esatta indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il nuovo articolo 2112 cod. civ. ha modificato la previgente disciplina attribuendo alla individuazione del ramo di azienda una forte connotazione soggettiva e consentendo che il ramo venga identificato come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento indipendentemente dalla sua effettiva preesistenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’accordo sindacale di cui all’art. 47 della legge n. 428/1990 non consente alle parti di vincolare i lavoratori non aderenti essendo a tal fine indispensabile la ratifica degli interessati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luca Mandrioli



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