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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13079 - pubb. 20/07/2015.

Integrazione della relazione di attestazione e giudizio di fattibilità in presenza di finanza terza basata su aumento di capitale deliberato ma non sottoscritto. Rapporto tra le procedure di concordato e di fallimento


Tribunale di Crotone, 15 Aprile 2015. Est. Romanelli.

Concordato preventivo - Mancanza della relazione di attestazione - Integrazione mediante concessione del termine di cui all'articolo 162, comma 2 L.F. - Esclusione

Concordato preventivo - Ricorso - Carenza iniziale del corredo documentale - Integrazione mediante concessione del termine di cui all'articolo 162, comma 2, L.F. - Esclusione

Concordato preventivo - Finanzia esterna - Mancanza di un impegno dei finanziatori - Fattibilità - Esclusione

Concordato preventivo - Pendenza di istanza di fallimento - Rapporti tra le procedure - Esaurimento della procedura di concordato e dichiarazione del fallimento


La relazione dell'attestatore è un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, la cui mancanza non può essere sanata attraverso la concessione del termine di cui all'articolo 162, comma 2, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il termine di cui all'articolo 162, comma 2, L.F., che il tribunale può concedere al debitore per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, può essere utilizzato per provvedere ad una integrazione documentale ma non per supplire ad una carenza iniziale del corredo documentale che deve accompagnare il ricorso per concordato preventivo il quale deve essere sin dall'origine corredato della documentazione prescritta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non supera il vaglio di fattibilità demandato al tribunale la proposta di concordato preventivo che si fondi essenzialmente sul rapporto di finanzia esterna in ordine alla quale i finanziatori non abbiano assunto alcun impegno. (Nel caso di specie, l'afflusso di finanzia esterna avrebbe dovuto avvenire mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, deliberato dalla società debitrice ma non ancora sottoscritto dai soci). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di rapporti tra la procedura di concordato preventivo e quella per dichiarazione di fallimento, non vi possono essere dubbi sul fatto che il fallimento, in presenza di istanze di creditori o del pubblico ministero, può essere dichiarato a seguito di esito negativo della domanda di concordato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162 L.F., non omologata ai sensi dell'articolo 180 L.F. o revocata ai sensi dell'articolo 173 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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