ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13046 - pubb. 13/07/2015.

Assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici


Tribunale di Verona, 08 Maggio 2015. Est. Platania.

Sovraindebitamento - Debiti derivanti dalla necessità di aiutare un familiare affetto da deficit psichici - Morosità di inquilini e azioni esecutive in danno della moglie comproprietaria - Assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere - Esclusione


Qualora l'indebitamento sia stato provocato dalla necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici, dal mancato incasso di crediti dovuto a morosità di inquilini nonché dall'azione esecutiva in danno della moglie comproprietaria, è possibile escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


Il testo integrale

Ricorso




(1) Il provvedimento del Tribunale di Verona del 8 maggio 2015 si inserisce nel novero dei primi provvedimenti di applicazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3 in materia di sovra indebitamento. Di recente pubblicazione in Foro it., 2015, I, 316 e ss sono anche quelli di Trib. Catania, decr. 17 giugno 2014, Tribunale Ascoli Piceno, decr. 4 aprile 2014; Trib. di Pistoia; decr. 28 febbraio 2014; Trib. Pistoia 8 gennaio 2014.

Il provvedimento del Tribunale scaligero non ha modo di affrontare funditus, a differenza delle pronunce prima citate, il tema dei presupposti dell’omologazione del piano del consumatore e, in particolare, quello della meritevolezza della tutela (: della «griglia di selezione etica» per Trib. Pistoia decr. 28 febbraio 2014) in “sovrapposizione” con il criterio del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto ad un’ipotesi meramente liquidatoria (Trib. Pistoia, decr. 8 gennaio 2014, a mente del quale sembrerebbe possa essere omologato il piano del consumatore “non meritevole” che garantisca, comunque, un miglior soddisfacimento). Nella fattispecie oggetto di giudizio, seguita per vicenda professionale, il ricorrente veniva a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento a causa degli obblighi di mantenimento del figlio affetto da gravi deficit psichici.

Il provvedimento si segnala, tuttavia, per offrire uno spunto metodologico nella redazione dei piani del consumatore: quello della redazione di scenari alternativi ad un’ipotesi principale.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente era coniugato in regime di comunione di beni. La stessa consorte versava in una condizione di sovraindebitamento, ma non avrebbe potuto far ricorso allo strumento del piano del consumatore perché fideiussore e socia di una società a nome collettivo insieme al figlio.

I creditori, quindi, avevano iscritto ipoteca su uno degli immobili oggetto di comunione e iniziato le azioni per la vendita giudiziale dello stesso.

Il Piano predisposto ha, dunque, immaginato degli scenari alternativi, considerato che i tempi di omologazione dell’accordo non sarebbero stati coerenti con quelli dell’assegnazione. Questa impostazione viene condivisa dal Tribunale di Verona che, una volta realizzata la vendita esecutiva dell’immobile (a contrario: esclusa una delle ipotesi di piano) richiede un aggiornamento del piano per l’analisi finale per valutare la fattibilità del piano. (Francesco Stocco)