Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13028 - pubb. 13/07/2015

L'istanza di accertamento con adesione non richiede l'autorizzazione del giudice delegato ex articolo 35 L.F.

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 26 Giugno 2015, n. 13242. .


Fallimento - Integrazione dei poteri del curatore - Istanza di accertamento con adesione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione



La mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dall’art. 35 della legge fallimentare ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale, importa, non già la nullità dei negozi posti in essere, ma l’annullabilità dei medesimi, nullità che, essendo il citato art. 35 dettato nell'interesse dell'amministrazione fallimentare, può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 1441 cod. civ., unicamente da quest’ultima.

Nel caso di specie, la Corte ha cassato la decisione della CTR Lombardia, la quale aveva affermato la nullità dell'istanza di accertamento con adesione proposta dal curatore a causa della mancata preventiva autorizzazione del giudice delegato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Paola Castagnoli, Dottore Commercialista


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