Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13024 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Mantova, 25 Giugno 2015. .


Procedimento monitorio - Opposizione - Onere del'ingiungente di depositare i documenti prodotti unitamente al ricorso per ingiunzione - Applicazione delle preclusioni di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione



Nonostante sia pacifico che, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ingiungente deve depositare i documenti già prodotti unitamente al ricorso ex art. 638 c.p.c., non può ritenersi che la produzione debba sottostare agli stessi termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. previsti nel giudizio ordinario. Deve, infatti, aversi riguardo al fatto che i documenti in questione sono già stati depositati e messi a disposizione dell’opponente al momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto e che egli li ha senz’altro esaminati al fine di proporre l’opposizione; appare, quindi, più corretto ritenere che lo sbarramento processuale potrà tutt’al più riguardare le nuove produzioni ma non potrà incidere su un thema probandum che si è già fissato ancor prima della proposizione dell’opposizione.

Prima dell'entrata in vigore del processo civile telematico, il fascicolo allegato al ricorso per ingiunzione veniva dalla cancelleria inserito automaticamente in quello dell'opposizione. Con l'entrata in vigore del PCT, non è più possibile far conto su tale sistema e l'opposto ha l'onere di effettuare di nuovo la produzione, della quale, nel caso specifico, l'opponente aveva eccepito la tardività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)