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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1302 - pubb. 30/07/2008.

Consulenza tecnica conciliativa, ambito di applicazione e limiti


Tribunale di Pavia, 14 Luglio 2008. Pres., est. Palminota.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Requisito dell’urgenza – Esclusione – Trasferimento in sede sommaria di questioni giuridiche e attività istruttorie complesse – Inammissibilità.


Il fatto che lo strumento di cui all’art. 696 bis cod. proc. civ. prescinda dal requisito dell’urgenza non significa che il ricorso possa essere proposto ad libitum. Oltre all’espressa limitazione alle questioni relative alle obbligazioni contrattuali e da fatto illecito, in armonia con i principi generali del procedimento civile, la consulenza tecnica preventiva in questione non potrà essere disposta quando la decisione della controversia implicherebbe la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica nonché, in assenza di accordo tra le parti, quando l’espletamento della consulenza determinerebbe di fatto il trasferimento e la compressione in sede sommaria di attività istruttorie complesse tipiche del giudizio a cognizione piena. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Andrea Gorgoni e Annalisa Scalia


Massimario, art. 696bis c.p.c.


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