Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1300 - pubb. 30/07/2008

Fallimento del socio occulto ed effetto ex nunc della sentenza

Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2008, n. 13421. Est. Panzani.


Fallimento di società illimitatamente responsabile – Successiva dichiarazione di fallimento del socio occulto – Decorrenza ex nunc degli effetti della seconda dichiarazione – Computo dalla seconda sentenza del termine a ritroso per l’azione revocatoria.



Qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effetto soltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta (Cass. S.U. 7.6.2002, n. 8257). Di conseguenza, ai fini della revocabilità dell'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine "dell'anno anteriore al fallimento", ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4, legge fallimentare va legittimamente computato con riferimento alla data del fallimento del socio occulto e non anche a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico degli altri soci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

omissis

Fatto

La Cassa di Risparmio di Reggio Emilia s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento 2* s.n.c. e di F.F. lamentando che il suo credito di L. 46.238.293 assistito da ipoteca giudiziaria era stato ammesso al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile F.F., dichiarato successivamente al fallimento della società in data ***, in via chirografaria previa revoca dell'ipoteca in via breve da parte del giudice delegato. Lamentava che fosse decorso il periodo sospetto, posto che il fallimento del F. aveva efficacia ex nunc dalla data della sua dichiarazione e non dalla data anteriore in cui era stato dichiarato il fallimento della 2* s.n.c.

Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'opposizione.

La Corte di appello di Bologna con sentenza 24.1.2003 rigettava l'appello di Bipop - Carire, succeduta alla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, in base al principio affermato da questa Corte con la sentenza 6971/96 secondo la quale la sentenza che dichiara il fallimento del socio illimitatamente responsabile "si inserisce nella procedura fallimentare già in corso, dando vita ad un unico procedimento unitario con più masse passive (della società e dei soci), e ... integra l'accertamento originario operando una diversa qualificazione del soggetto passivo del concorso ...".

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Bipop-Carire s.p.a. articolando un unico motivo. La curatela del Fallimento 2* s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso la banca ricorrente deduce violazione degli artt. 147 e 67 legge fallimentare.

Ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale tra l'interpretazione offerta da Cass. 6971/96 e il precedente consolidato orientamento della Suprema Corte a favore della tesi secondo la quale il periodo sospetto decorre dalla data della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile. Il revirement espresso da Cass. 6971/96 si fondava sull'equiparazione tra la retrodatazione del periodo sospetto in caso di consecuzione di procedure concorsuali e il caso di estensione del fallimento al socio occulto ignoto al momento della dichiarazione di fallimento della società o della ditta individuale, equiparazione che in realtà non aveva ragione di essere, come chiarito dalle Sezioni Unite, perchè nel primo caso già sussisteva un accertamento dell'insolvenza del soggetto poi dichiarato fallito per effetto dell'apertura della procedura concorsuale minore, situazione che invece non ricorre nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento si faccia luogo all'estensione della procedura ad altri soggetti. A ciò va poi aggiunto che la Corte costituzionale con la sentenza 66/1999 ha affermato che l’art. 147 legge fallimentare va interpretato nel senso che il fallimento del socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato ai sensi degli artt. 10 e 11 legge fallimentare solo entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, si che il fallimento in estensione non sempre può essere dichiarato. Tale circostanza costituirebbe un argomento in più per ritenere che tale fallimento possa avere un'efficacia temporale diversa da quella del primo fallimento.

2. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte nel comporre il contrasto che era insorto tra il consolidato orientamento secondo il quale in caso di fallimento in estensione il periodo sospetto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria andava computato dalla data della sentenza dichiarativa del nuovo fallimento e la diversa interpretazione degli artt. 67 e 147 legge fallimentare offerta da Cass. 6971/96, di cui già si è detto nella narrativa della presente sentenza, hanno affermato che "in tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effetto soltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta (Cass. S.U. 7.6.2002, n. 8257). Di conseguenza le Sezioni Unite hanno ritenuto che, ai fini della revocabilità dell'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine "dell'anno anteriore al fallimento", ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4, legge fallimentare andasse legittimamente computato con riferimento alla data del fallimento del socio occulto e non anche a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico degli altri soci.

Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento espresso delle Sezioni Unite, le cui ragioni possono essere qui sinteticamente riassunte.

Va premesso che Cass. 6971/96 aveva posto a fondamento della diversa tesi per cui il termine del periodo sospetto andrebbe computato a ritroso dalla data della sentenza dichiarativa del primo fallimento della società o dell'imprenditore individuale, cui si aggiunge il fallimento in estensione del socio occulto (previo eventuale accertamento della sussistenza di una società occulta tra l'imprenditore individuale già fallito e il socio cui il fallimento viene esteso), l'affermazione dell'unitarietà sostanziale della procedura concorsuale rispetto alla quale la seconda sentenza di fallimento avrebbe operato soltanto una modificazione relativa alla miglior individuazione del soggetto passivo del procedimento (ricomprendendovi anche il socio occulto della società già dichiarata fallita ovvero accertando la sussistenza della società di fatto tra l'imprenditore individuale già dichiarato fallito ed il socio occulto cui il fallimento viene esteso). Di qui l'analogia tra l'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali in cui la giurisprudenza aveva ammesso, in caso di fallimento successivo all'amministrazione controllata o al concordato preventivo, la retrodatazione del periodo sospetto alla data di apertura della procedura concorsuale minore e l'ipotesi in esame, sussistendo anche in questo caso un accertamento dell'insolvenza già effettuato con la prima sentenza e soltanto un ampliamento dell'ambito soggettivo dell'efficacia di tale accertamento.

Tale tesi è stata fatta propria dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza impugnata.

Le Sezioni Unite hanno peraltro persuasivamente osservato, in senso contrario, che:

1) la lettera dell’art. 147 legge fallimentare richiede inequivocabilmente una distinta ed autonoma dichiarazione di fallimento del socio occulto ed, eventualmente, della società occulta con l'imprenditore individuale già dichiarato fallito. L’ art. 147 legge fallimentare nel disporre testualmente "se, dopo la dichiarazione di fallimento della società, risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi", non enuncia nè per implicito presuppone alcun meccanismo di estensione automatica del fallimento del socio originario al socio occulto, ma inequivocabilmente richiede una distinta ed autonoma dichiarazione di fallimento.

Tale conclusione non muta per effetto delle modifiche del testo dell’art. 147 legge fallimentare introdotte dalla riforma delle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. n. 5 del 2005 e D.Lgs. n. 169 del 2007, peraltro non applicabili ratione temporis al caso in esame. Il nuovo testo della norma, infatti, ha mantenuto la formulazione precedente per quanto concerne l'accertamento della sussistenza di ulteriori soci dopo che è stato dichiarato il fallimento della società (comma 4) ed ha aggiunto a tale ipotesi la distinta previsione del caso in cui "dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile" (comma 5), ipotesi che era stata accomunata a quella ora considerata dal comma 4 dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della disciplina precedente. Per tale nuova ipotesi il legislatore ha peraltro previsto che si proceda "allo stesso modo". In altre parole le modifiche introdotte dalla riforma hanno inciso sul novero dei soggetti legittimati a richiedere il fallimento in estensione, espressamente indicati nel curatore, in un creditore, in un altro socio fallito, e sulla disciplina del termine entro il quale può essere chiesto il fallimento in estensione, ora espressamente individuato nell'anno, ma non hanno inciso sulle caratteristiche e gli effetti della sentenza in estensione.

2) nel sistema della legge fallimentare ogni effetto nei confronti del fallito, dei creditori, dei terzi si produce dalla dichiarazione di fallimento;

3) le sentenze costitutive, quali la sentenza di fallimento, hanno di regola efficacia ex nunc. Il legislatore nei casi di eccezionale retrodatazione degli effetti di tali sentenze, si preoccupa di far salvi, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1458 c.c., i diritti quesiti dei terzi;

4) il c.c. del 1942, e con esso la legge fallimentare, coeva e fondata sui medesimi principi, ha sancito l'assoluta prevalenza del principio della "dichiarazione" con tutela dell'affidamento del terzo incolpevole;

5) la legge fallimentare, ancora gli effetti del fallimento alla dichiarazione e non già all'accertamento dell'insolvenza;

6) altro è la retrodatazione degli effetti della sentenza di fallimento nel caso di consecuzione delle procedure concorsuali rispetto al caso in esame, perchè nella prima ipotesi vi è già un provvedimento, di apertura della procedura concorsuale minore, cui viene attribuita efficacia di accertamento della sussistenza dello stato d'insolvenza, provvedimento che nel caso del fallimento in estensione non sussiste, proprio perchè l'ambito soggettivo di efficacia della pronuncia di fallimento viene ampliato soltanto per effetto della seconda pronuncia.

In dottrina a questo proposito si è chiarito che, nel caso di accertamento della sussistenza di una società occulta e di estensione del fallimento al socio occulto, previo accertamento che l'altro socio, erroneamente dichiarato fallito quale imprenditore individuale era in realtà socio della società occulta, vengono conservati tutti gli effetti del fallimento già dichiarato dell'altro socio, come implicitamente stabilisce l’art. 147, comma 2 legge fallimentare. Per effetto della seconda sentenza muta soltanto il titolo in virtù del quale l'altro socio è stato dichiarato fallito: non già quale imprenditore individuale, ma quale socio illimitatamente responsabile della società occulta. La seconda sentenza di fallimento ha dunque un'efficacia ex tunc limitata, consistente nel solo mutamento del titolo del fallimento del socio già fallito, che resta fallito a diverso titolo. Per il resto gli altri soggetti investiti dalla seconda sentenza, la società ed il socio la cui esistenza ha svelato la natura collettiva dell'impresa colpita dalla prima dichiarazione di fallimento, non possono fallire che dalla data della relativa pronuncia, proprio perchè la deroga al principio dell'efficacia ex nunc delle sentenze costitutive è limitata.

7) se è vero che i creditori istanti per il primo fallimento sono parti necessarie del giudizio di opposizione alla dichiarazione del secondo fallimento, ciò non toglie che gli effetti sostanziali e processuali delle due procedure sono separati. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, poichè non si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. ammettendo il credito vantato dalla banca ricorrente al passivo del Fallimento in via privilegiata ipotecaria. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale di cui s'è detto, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, ammette la banca ricorrente al passivo del Fallimento di F.F. in via privilegiata ipotecaria per il credito di L. 46.238.293, pari ad Euro 23.880,09 oltre interessi.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008


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