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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12989 - pubb. 06/07/2015.

La domanda giudiziale di revocatoria della cessione di quote di S.r.l. non è iscrivibile nel registro delle imprese


Tribunale di Roma, 23 Dicembre 2013. Est. Romano.

Registro delle imprese - Tipicità degli atti soggetti all'iscrizione - Applicazione analogica - Esclusione - Controllo del giudice del registro sulla completezza del sistema - Fattispecie in tema di revocatoria di cessione di quote di società a responsabilità limitata


Dagli articoli 2188 c.c., 7, comma 2, e 11, comma 6, lett c) del d.p.r. 58171995 si ricava il principio di tipicità e tassatività degli atti suscettibili ad iscrizione nel registro delle imprese, norme, queste, che non possono essere fatte oggetto di un'interpretazione analogica volta ad ampliare i casi previsti in nome del principio di completezza degli atti suscettibili di iscrizione in un sistema informato al principio di legalità; il sistema di informazione proprio del registro delle imprese deve, infatti, considerarsi completo, non perché essenzialmente tale, ma nella misura in cui tutti e solo gli atti per cui la legge prevede l'iscrizione risultano effettivamente iscritti grazie al controllo del giudice del registro, il quale si esplica non solo sugli atti che devono necessariamente essere iscritti (2190 c.c.) ma anche su quelli che, viceversa, ove iscritti, debbono essere cancellati (2191 c.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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