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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12955 - pubb. 02/07/2015.

La proposta che prevede il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati deve quantificare, anche ai fini del voto, la perdita economica conseguente al ritardo


Tribunale di Reggio Emilia, 11 Agosto 2014. Est. Fanticini.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Ammissibilità - Quantificazione della perdita economica conseguente al ritardo - Necessità

Concordato preventivo - Trust - Vincolo di beni di terzi al buon esito della procedura - Revocabilità - Possibile pregiudizio della fattibilità del concordato


Nel concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, per cui la proposta di pagamento dilazionato di tali crediti implica una non integrale soddisfazione ed una perdita economica conseguente al ritardo che deve trovare nella proposta una quantificazione e una contropartita anche ai fini del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che il trust costituisce strumento idoneo allo scopo di vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura di concordato preventivo, impedendo che gli stessi possano essere distolti dal fine impresso e curando la loro proficua gestione a vantaggio del ceto creditorio, si deve tuttavia tenere presente che l'atto di dotazione del trust è suscettibile di revocatoria da parte dei creditori del disponente e che l'esercizio di una simile azione può pregiudicare la fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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