Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1295 - pubb. 23/07/2008

Azioni del fallimento e giurisdizione nei confronti dello straniero

Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Aprile 2008, n. 9745. Est. Rordorf.


Azioni derivanti dal fallimento – Revocatoria ordinaria ex art. 64 l.f. nei confronti dello straniero – Domanda proposta in via subordinata – Giurisdizione del giudice italiano – Valutazione con riferimento alla domanda principale – Necessità.



Posto che, ove siano state proposte nei confronti di un convenuto straniero non residente una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale, è estranea alla giurisdizione del giudice italiano la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 64 l.f. proposta in via subordinata dal curatore di un fallimento italiano nei confronti di un convenuto straniero non residente qualora la domanda principale (nel caso di specie di nullità contrattuale o quella intesa a far valere la garanzia per vizi) possa essere esercitata dal contraente anche prima ed indipendentemente dal sopravvenuto fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 omissis 

Fatto

che:

- il curatore del fallimento della Festival Crociere s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Genova il 27 maggio 2004, ha citato in giudizio dinanzi a detto tribunale, unitamente ad altri convenuti, la società francese Chantiers de l'Atlantique;

- l'attore ha riferito che nel 1999 alcune società facenti parte del medesimo gruppo della Festival Crociere avevano commissionato alla convenuta la costruzione di due navi facendosi finanziare, per la quasi totalità del prezzo, dalla banca Credit Agricole Indosuez s.a.

(poi divenuta Calyon s.a.), la quale, però, tra il giugno 2001 ed il maggio 2002, aveva preteso che fosse stipulata una modifica dei precedenti accordi;

- in virtù di siffatta modifica, sempre a quanto riferito dalla curatela attrice, nelle posizioni contrattuali delle società committenti (creditrici della Chantiers de l'Atlantique per difetti di costruzione delle navi) erano subentrati altri soggetti - i Groupement d'interet economique Vision Bail e Dream Bail, nonchè la società Marittime Europeenne s.a. - facenti capo alla banca finanziatrice o legati alla società appaltatrice, con modalità tali da consentire a detta banca il completo soddisfacimento del proprio credito, a scapito degli altri creditori della Festival Crociere, prima ancora che quest'ultima fosse dichiarata fallita;

- le navi erano state infatti sottoposte a sequestro, e poi vendute all'incanto, secondo una strategia in precedenza concordata con una concorrente della Festival Crociere, la MSP Crociere s.p.a., dalla quale le medesime navi erano state infine acquisite per il tramite di due società panamensi, la Compagnia Naviera Sinfonia s.a. e la Compagnia Naviera Armonia s.a.;

- il curatore ha perciò chiesto: a) la declaratoria d'invalidità, inefficacia o inopponibilità alla massa dei creditori dei surriferiti accordi del giugno 2001 e maggio 2002, con conseguente condanna della Chantiers de l'Atlantique a versare al fallimento la somma di Euro 660.000, dovuta a titolo di garanzia per vizi di costruzione delle navi, ovvero con condanna del Credit Agricole e del Vision Bail a restituire quanto a questo titolo eventualmente già loro corrisposto dalla medesima Chantiers de l'Atlantique; b) la condanna del Credit Agricole, o del Vision Bail, del Dream Bail e della Marittime Europeenne a restituire le somme ricevute a seguito della vendita delle predette navi, trattandosi di pagamenti revocabili; c) la condanna dei convenuti da ultimo menzionati, oltre alla MSP Crociere, alla Compagnia Naviera Sinfonia ed alla Compagnia Naviera Armonia, per quanto di rispettiva pertinenza, alla restituzione (a titolo di ripetizione d'indebito o di arricchimento ingiustificato) degli acconti sul prezzo di tali navi, a suo tempo versati dalla società poi fallita, ed al rimborso degli equipaggiamenti, delle provviste, degli arredi ed altri beni esistenti a bordo di proprietà della fallita; d) la condanna del Credit Agricole, del Vision Bail, del Dream Bail e della Marittime Europeenne al risarcimento dei danni per avere favorito l'abnorme indebitamento della Festival Crociere; e) la condanna di detti convenuti, unitamente alla MSP Crociere, alla Compagnia Naviera Sinfonia ed alla Compagnia Naviera Armonia, al risarcimento dei danni per l'illecito concorrenziale consumato a scapito della Festival Crociere;

- la Chantiers de l'Atlantique, costituitasi in giudizio per resistere alle domande contro di essa proposte, ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del tribunale italiano ed ha investito quindi questa corte con richiesta di regolamento;

- la curatela del fallimento ha resistito con controricorso;

- nessuna delle altre parti del giudizio di merito, alle quali pure il ricorso per regolamento è stato notificato, ha svolto difese in questa sede;

- il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano;

- la ricorrente ha depositato una successiva memoria.

Diritto

che:

- tra le differenti domande proposte dalla curatela del fallimento, dichiarato in Italia, sono riferibili alla società Chantiers de l'Atlantique, con sede in (OMISSIS), solo quelle sopra sintetizzate sub a), aventi ad oggetto la declaratoria di nullità degli accordi del giugno 2001 e maggio 2002 per contrarietà a norme imperative o per frode alla legge, o, in via subordinata, l'inopponibilità dei medesimi accordi al fallimento, a norma degli artt. 66 l.f. e art. 2901 c.c., con conseguente condanna di detta società a versare direttamente alla curatela la somma di Euro 660.000 (oltre ad accessori) a titolo di garanzia per vizi di costruzione di una delle navi commissionate;

- le sezioni unite di questa corte hanno già in più occasioni affermato che, qualora siano state proposte nei confronti di un convenuto straniero una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale (si vedano le pronunce n. 946 del 1981, n. 6331 del 1981, n. 6924 del 1983; e n. 3841 del 2007);

- nel presente caso, ai fini del regolamento della giurisdizione, occorre dunque aver riguardo non già alla domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento, avente carattere dichiaratamente subordinato, bensì alla domanda volta a far accertare la nullità dei più volte citati accordi modificativi del giugno 2001 e maggio 2002 ed all'ulteriore consequenziale domanda con cui, una volta privati oli effetto tali accordi, la curatela intende far valere nei confronti della convenuta Chantiers de l'Atlantique la garanzia per vizi inerente ai contratti cosi come originariamente stipulati;

- si pone il problema se le domande cui occorre qui aver riguardo, come sopra indicate, possano dirsi o meno derivanti dal fallimento, nell'accezione che a tale espressione da L. Fall., art. 24; il problema rileva non già perchè possa discenderne l'eventuale applicazione di criteri di collegamento giurisdizionale stabiliti dal regolamento CE n. 1346/2000, relativo alle procedure d'insolvenza (il quale disciplina la competenza giurisdizionale quanto all'apertura di una procedura concorsuale, ma non anche con riguardo alle azioni ulteriori che ne possano derivare), bensì per la ragione che, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni (ora sostituita dal regolamento CE n. 44/2001), tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio, tra cui deve reputarsi compreso anche il criterio di competenza previsto, quanto alle cause dipendenti dal fallimento, dall’art. 24 l.f., trattandosi di una norma di competenza funzionale destinata a riflettersi anche sulla competenza territoriale (si vedano, con riferimento all'azione revocatoria fallimentare, sez. un. 7 febbraio 2007, n. 2692; 13 dicembre 2002, n. 17912; 26 giugno 2001, n. 8745; e 10 agosto 1999, n. 584);

- nel caso in esame le domande di cui s'è detto non possono però dirsi derivanti dal fallimento: giacchè l'azione volta a far dichiarare la nullità di un contratto, esperibile sin dal momento in cui la causa di nullità si produce, può essere esercitata dal contraente (o da chiunque altro dimostri di avervi interesse) anche prima ed indipendentemente dal sopravvenuto fallimento di uno dei soggetti che quel contratto ha stipulato, e l'azione intesa a far valere la garanzia per vizi di un appalto del pari spetta al committente prima ed a prescindere dall'eventuale fallimento;

- tali domande corrispondono, quindi, a diritti d'azione dei quali era già titolare la società fallita prima ancora di esser sottoposta a procedura concorsuale, onde ora il curatore li esercita in luogo della fallita stessa, senza che da quella procedura essi traggano origine;

- occorre ancora considerare che tra i diversi soggetti convenuti in giudizio ad opera della curatela del fallimento uno solo, la società MSP Crociere, ha sede in Italia, ma le domande che concernono quest'ultima società (dianzi sintetizzate sub c ed e) non presentano elementi di connessione tali con quelle avanzate nei confronti della Chantiers de l'Atlantique da giustificare l'applicazione dell'art. 6, par. 1, del regolamento CE n. 44/2001;

- decisivo appare allora il rilievo per cui, nei contratti ai quali la domanda della curatela si riferisce, sono contenute clausole di attribuzione esclusiva della competenza in favore delle corti francesi;

- siffatte clausole ricadono nella previsione dell'art. 23 del regolamento da ultimo citato, che del pari espressamente definisce la competenza giurisdizionale convenzionalmente attribuita al giudice di uno Stato membro come esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti, la cui eventuale esistenza nel caso di specie non è però mai stata neppure allegata;

- l'obiezione della curatela secondo cui, attesa la sua posizione di terzo rispetto alle parti contraenti, le clausole contrattuali anzidette non sarebbero ad essa opponibili non è condivisibile, perchè si è già dianzi rilevato come nel presente caso, viceversa, la curatela eserciti, a norma dell’art. 43 l.f., azioni già facenti capo alla società fallita, nella cui posizione essa pertanto subentra anche con riferimento alle eccezioni di fonte contrattuale che alla fallita medesima sarebbero opponibili;

- le considerazioni appena svolte appaiono risolutive, nel senso di escludere la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande proposte nei confronti dell'attuale ricorrente, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori argomentazioni svolte nel ricorso;

- la notevole complessità della vicenda e l'obiettiva difficoltà che essa implicava nell'individuazione del giudice dotato di competenza giurisdizionale suggeriscono di compensare, tra la società ricorrente e la curatela del fallimento, le spese del regolamento e quelle dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande proposte nei confronti della società francese Chantiers de l'Atlantique e compensa le spese del regolamento e dell'intero giudizio tra detta società e la curatela del fallimento della Festival Crociere s.p.a..

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2008


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