Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12942 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Vasto, 23 Giugno 2015. .


Mediazione - Delegata del giudice - Scelta dell'organismo di mediazione - Regolamento con clausole limitative del potere del mediatore di formulare la proposta di conciliazione anche quando le parti non ne facciano concorde richiesta



Nella scelta dell’organismo di mediazione, è opportuno che le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta; tali previsioni regolamentari frustrano, infatti, lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)