Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12914 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 04 Giugno 2014. .


Mediazione - Mediazione disposta dal giudice - Condizione di procedibilità della domanda - Mancato o tardivo esperimento - Conseguenze



L’invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell’ufficio che può essere esercitato “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti” sempreché non sia stata tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, II co. D.Lgs. cit.), con la conseguenza che il mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione della sentenza di merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)