Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12898 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Milano, 17 Febbraio 2015. .


Consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite – Art. 696-bis c.p.c. – Contestazione dell’An – Inammissibilità – Esclusione



Lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite previsto dall’art. 696 bis c.p.c. non presenta fra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur: il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione sull’an debeatur da parte del convenuto. Ne consegue che nessun rilievo ai fini dell’ammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. assume il fatto che il convenuto dichiari espressamente che non intende addivenire ad una conciliazione della controversia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)