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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12845 - pubb. 17/06/2015.

Sospensione e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione: non è necessaria l'audizione del contraente in bonis


Tribunale di Rovigo, 18 Settembre 2014. Est. Martinelli.

Concordato preventivo - Sospensione e lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Audizione del terzo contraente in bonis - Necessità - Esclusione


A fronte della richiesta di sospensione o di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F., la mancata audizione dei contraenti in bonis non è fonte di alcun pregiudizio, atteso che nessuna facoltà sostanziale è loro attribuita, non potendo essi rifiutare la risoluzione o la sospensione del contratto, in quanto la valutazione di competenza del giudice riguarda la sola ammissibilità della proposta concordataria e non certo il contemperamento degli interessi delle parti né la contestazione della determinazione della indennità operata dal proponente il concordato. Inoltre, la mancata convocazione del terzo contraente non pone in essere una violazione del principio del principio del contraddittorio, il quale non è tutelato in sé per sé ma esclusivamente quale veicolo per l'esercizio di diritti e facoltà attribuite alla parte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giorgio Magon


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