Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12806 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 24 Aprile 2015. .


Società - Trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di domanda di apertura di una procedura di insolvenza - Presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali della società presso la nuova sede statutaria - Luogo dell'amministrazione principale - Riconoscibilità da parte dei terzi - Luogo dell'amministrazione principale presso luogo diverso dalla sede - Superamento della presunzione - Valutazione globale di tutti gli elementi - Individuazione del centro effettivo di direzione e controllo



Nel caso di trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima, la Corte di giustizia della Unione Europea ha con chiarezza indicato che, per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che tale centro degli interessi - da intendere con riferimento al diritto dell'Unione - s'individua privilegiando il luogo dell'amministrazione principale della società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Pertanto, qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria ed in quel luogo le decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera riconoscibile dai terzi, la presunzione introdotta dalla menzionata disposizione del regolamento non è superabile; viceversa, laddove il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonchè l'esistenza di attività di gestione degli stessi in uno stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro stato membro (così Corte giustizia Unione Europea 20 ottobre 2011, n. 396/09). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)