Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12803 - pubb. 11/06/2015

Morte sul luogo del lavoro, risarcimento danno non patrimoniale, danno tanatologico, danno morale e biologico, trasmissibilità jure hereditatis e indennità INAL

Appello Palermo, 25 Marzo 2015. Est. Antonelli.


Risarcimento danno non patrimoniale - Danno tanatologico - Breve lasso di tempo fra fatto ed evento morte - Danno morale subiettivo distinto da danno biologico - Danno trasmissibile jure hereditario - Applicazione - Indennità INAIL (IPSEMA) - Liquidazione rendita vitalizia eredi lavoratore defunto - Quota indennità comprendente anche danno tanatologico - Esclusione



Il cd. danno tanatologico, che entra far parte del patrimonio del soggetto deceduto ed è trasmissibile jure hereditatis, si basa sulla sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita (cfr. Cass. 13 gennaio 2009 n. 458; Cass. 24 marzo 2011 a 6754; Cass, 21) aprile 2012 n6273). Il presupposto della risarcibilità è dunque, che sussista la prova di uno spatium vivendi fra l’evento causativo e il decesso della vittima, e clic quest’ultima abbia avuto la coscienza per soffrire dell’imminente fine. La valutazione dell’angoscia della vittima di fronte alla prospettiva della morte prematura non si deve risolvere in una pura e semplice quantificazione cronologica, ma deve basarsi sull’accertamento della sussistenza di uno stato dì coscienza della persona nei breve intervallo tra il sinistro e la morte.

Quanto al rapporto tra rendita vitalizia erogata dall’inail e risarcimento dei danni non patrimoniali (ivi compresi quello alla salute o biologico e quello morale) conseguenti ad infortunio sul lavoro, in conseguenza dell’estraneità di tali manifestazione di danno alla copertura dell’assicurazione obbligatoria disciplinata dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e in applicazione dei principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale n. 87, 35n e 485 del 1991, le limitazioni poste dall’art. 10, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 all’azione risarcitoria del lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro — sia in punto di an (responsabilità penale) sia in quanto di quantum (danno differenziale) - riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla capacità lavorativa generica, mentre esse non si applicano al danno alla salute o biologico e del danno morale ex art. 2059 cc., entrambi di natura non patrimoniale esulanti dalla copertura assicurativa obbligatoria (mentre secondo la disciplina successiva, introdotta dall’art. 13, D.Lg. 23 febbraio 2000 n. 38, anche il danno biologico è coperto da tale norma assicurativa) sicchè il lavoratore ha diritto al loro risarcimento integrale in presenza dei presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro. Dunque, il risarcimento integrale di queste voci di danno costituisce un diritto del lavoratore infortunato da far valere autonomamente, e non già a titolo differenziale, nei confronti del proprio datore di lavoro, indipendentemente dall’entità dell’indennizzo erogato dall’istituto assicuratore, nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabili ad una colpa, anche se concorrente e non di rilievo penale, del datore di lavoro o di un qualsiasi altro suo sottoposto ci cui egli debba rispondere civilmente, con la sola esclusione- secondo le regole generali- di casi in cui l’evento sia riconducibile a caso fortuito, a forza maggiore, o a colpa esclusiva dello stesso lavoratore” (Consiglio di Stato, sez. IV, 19/01/2011, n. 365; Cassazione Civile, sez. lav. 05/05/2010, n. 10834; Cassazione Civile, sez. lav., 29 gennaio 2002, n. 1114).

Il danno tanatologico, da ricondurre nell’alveo del danno morale (Cass. SS. UU. 11711/2008, n. 26972; Cass. 13/01/2009, n. 458) configura una voce risarcitoria distinta dal danno biologico (nella nozione recepita dal D. Lgs. 23 febbraio 200,n.38) ragion per cui al suo integrale ristoro non può ritenersi deputata la somma liquidata agli eredi dei lavoratori deceduti dall’Ipsema per le causali illustrate in ricorso. (Alessio Muscolino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessio Muscolino


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