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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12780 - pubb. 04/06/2015.

Spese sulla casa in costanza di matrimonio: non ripetibili


Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2015. Est. Cristiano.

Matrimonio – Spese sulla casa comune – Ripetizione – Esclusione


Le spese che l’uno dei coniugi abbia affrontato per apportare migliorie sull’abitazione familiare, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili nemmeno ai sensi dell’art. 2041 c.c. Infatti, in questi casi, l'effettuazione della spesa è avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, conseguentemente, non sussiste il diritto al rimborso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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