Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1277 - pubb. 05/07/2008

Cancellazione dal registro imprese e interruzione del giudizio

Tribunale Torino, 11 Giugno 2008. Est. Di Capua.


Processo civile – Cancellazione di una parte dal registro delle imprese – Interruzione del giudizio – Esclusione – Necessario esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo alla società – Necessità.



La sola cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese non è causa di interruzione del giudizio nel quale l’impresa medesima sia parte, posto che l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 300 c.p.c.


ORDINANZA 

 

1) Sull’istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di interruzione del processo:

-Letta l’istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di interruzione del processo essendo stata la società STUDIO S.P. S.n.c. cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.02.2008;

-ritenuto che tale istanza non possa trovare accoglimento, tenuto conto che:

·                  per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ex artt. 299 segg. c.p.c. è determinata dalla “estinzione”;

·                  senonché, nonostante il parare contrario di una parte della dottrina, deve condividersi l’orientamento della Cassazione, secondo cui il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo invece necessario l’esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, i processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. III, 14 giugno 1978, n. 2962 in Arch. civ. 1979, 348: “Poiché l’effettiva estinzione della società non consegue all’esito meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioè all’esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la società anche dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione”);

·                  in altre parole, l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 02 marzo 2006, n. 4652 in Giust. civ. Mass. 2006, 3: “L’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio -nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio nel quale era stata rappresentata dall’amministratore accomandatario, essa aveva conservato la legittimazione, esercitata mediante il medesimo rappresentante, anche in relazione al ricorso per cassazione”);

·                  quindi, poiché la messa in liquidazione della cooperativa non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi, ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l’interruzione dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3279 in Giust. civ. Mass. 2006, 2).

 

 2) Sull’istanza di parte convenuta-opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto:

-Letta l’istanza di parte convenuta-opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e lette le osservazioni di parte attrice-opponente;

-esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

-preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;

-rilevato che l’art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l’opposizione o, meglio, le eccezioni dell’opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione, per cui, sotto questo primo profilo, la provvisoria esecutorietà del decreto dev’essere concessa, non risultando l’opposizione fondata su idonea e sufficiente prova scritta e non apparendo di pronta soluzione;

-ritenuto, sotto un secondo profilo, che, ai fini della concedibilità della provvisoria esecuzione, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull’esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale “adeguatezza” si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente (cfr. in tal senso: Corte Cost. 4.5.1984 n. 137 in Foro it. 1984, I, 1775; Corte Cost., con ord. 25.5.1989 n. 295 in Foro it. 1989, I, 2391);

-ritenuto che, nel caso di specie, anche facendo applicazione di tali principi, deve ritenersi concedibile la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto delle (sia pure ad una valutazione sommaria) condivisibili argomentazioni svolte in comparsa di costituzione e risposta dalla parte convenuta-opposta e dei documenti prodotti da quest’ultima in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione;

-ritenuto che, sia pure ad una sommaria valutazione, quale si richiede in questa fase, i rilievi avanzati da parte attrice-opponente non risultano fondati;

-ritenuto che, pertanto, debba essere concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

 

3) Sull’opportunità di fissare udienza di comparizione personale delle parti, ai sensi degli artt. 183, 3° comma, e 185, 1° comma, seconda parte, c.p.c.:

-Rilevato che parte convenuta-opposta ha chiesto la concessione dei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.;

-ritenuto, peraltro, opportuno fissare previamente udienza di comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione, ai sensi degli artt. 183, 3° comma, e 185, 1° comma, seconda parte, c.p.c. (così come sostituiti, con decorrenza dal 01°.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificati dall’art. 1 Legge n. 263/2005);

 

P.Q.M.

R I G E T T A

l’istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di interruzione del processo.

C O N C E D E

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 12521/07 depositato in data 13.12.2007.

F I S S A

udienza di comparizione personale delle parti a venerdì 07 novembre 2008 ore 10,00, al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione, ai sensi degli artt. 183, 3° comma, e 185, 1° comma, seconda parte, c.p.c. (così come sostituiti, con decorrenza dal 01°.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificati dall’art. 1 Legge n. 263/2005).

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei rispettivi fascicoli.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 10.06.2008

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. Edoardo DI CAPUA  

 

Depositata in data 11.06.2008


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