Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12749 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 04 Febbraio 2015. .


Scioglimento e liquidazione delle società - Responsabilità del liquidatore - Natura contrattuale - Ripartizione dell'onere della prova



Dalla qualificazione della responsabilità del liquidatore in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sul liquidatore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)