Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12745 - pubb. 01/06/2015

Responsabilità del liquidatore di società, azione sociale, ripartizione dell'onere della prova e criteri per la determinazione del compenso

Tribunale Roma, 04 Febbraio 2015. Est. Clelia Buonocore.


Scioglimento e liquidazione delle società - Liquidatore nominato dal tribunale - Ausiliario dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Assunzione degli stessi obblighi e poteri del liquidatore nominato dall'assemblea

Scioglimento e liquidazione delle società - Responsabilità del liquidatore - Azione sociale di responsabilità come strumento di conservazione del patrimonio sociale - Mezzo di controllo del liquidatore - Esclusione

Scioglimento e liquidazione delle società - Responsabilità del liquidatore - Natura contrattuale

Scioglimento e liquidazione delle società - Responsabilità del liquidatore - Natura contrattuale - Ripartizione dell'onere della prova

Scioglimento e liquidazione delle società - Responsabilità del liquidatore - Natura contrattuale - Onere della prova - Allegazione e prova del nesso eziologico tra condotte illecite e danni prospettati

Scioglimento e liquidazione delle società - Liquidatore - Prosecuzione dell'attività di impresa - Eccezionalità - Delibera assembleare - Necessità

Società di capitali - Responsabilità di amministratori e liquidatori - Irregolarità o omissioni nella tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali - Prova del danno conseguente - Necessità

Società di capitali - Compenso di amministratori e liquidatore - Presunzione di onerosità - Omessa o inadeguata previsione del compenso - Azione giudiziale per la determinazione

Società di capitali - Compenso del liquidatore - Mancata determinazione assembleare - Onere della prova

Società di capitali - Compenso del liquidatore - Liquidazione giudiziale - Tariffa professionale dei dottori commercialisti - Previsione non vincolante - Distinzione rispetto alla prestazione d'opera intellettuale - Apprezzamento in concreto dell'attività svolta e del risultato conseguito



Il liquidatore di società, nominato dal tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2485, comma 2, c.c., non è un ausiliare dell'autorità giudiziaria, ma assume, rispetto alla società, ai soci ed ai terzi, la medesima posizione che compete al liquidatore nominato dall'assemblea, con gli stessi compiti, obblighi e poteri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il liquidatore che, nell'espletamento dell'incarico, abbia disatteso gli obblighi gravanti a suo carico, può essere chiamato in responsabilità dalla medesima società, quante volte, con le sue omissioni o condotte illecite, abbia cagionato un pregiudizio al patrimonio sociale, con la precisazione che l'azione di responsabilità esercitata dalla società tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dal liquidatore e, dunque, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato del medesimo liquidatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore ha natura contrattuale, in quanto ha origine dall'inadempimento dei doveri imposti al liquidatore dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che vengono a gravare sui liquidatori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dalla qualificazione della responsabilità del liquidatore in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sul liquidatore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al liquidatore che si sia reso responsabile di condotte illecite non può essere imputato ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito; al contrario, lo stesso, legato alla società da un rapporto di mandato, è tenuto a rispondere dei soli pregiudizi riguardabili come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ascrittogli. Per tale ragione, l'affermazione della responsabilità risarcitoria esige che la società istante alleghi e dimostri, tra l'altro, il nesso eziologico tra le condotte illecite ed i danni prospettati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il potere-dovere del liquidatore di proseguire l'attività di impresa è eccezionale, e giustificato proprio e solo nell'ottica del miglior perseguimento delle finalità proprie della fase liquidatoria; esso, inoltre, richiede un'apposita deliberazione assembleare, contestuale o successiva alla nomina. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A fondare la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori non possono mai valere, di per sé, le irregolarità o omissioni nella tenuta delle scritture e dei libri della società laddove non risulti che, per effetto delle stesse, si siano prodotti danni al patrimonio sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La giurisprudenza di legittimità, con pronunce rese in tema di compenso dell'amministratore, ma con valutazioni estensibili anche al liquidatore, operando un'applicazione estensiva del disposto dell'art. 1709 c.c. in tema di mandato, ha più volte affermato che in favore degli amministratori e dei liquidatori delle società di capitali, salva espressa clausola di esclusione trasfusa nell'atto costitutivo o nello statuto, opera una presunzione di onerosità o non gratuità dell'incarico, onde l'attribuire o meno un compenso per l'attività prestata da tali soggetti non rientra nei poteri discrezionali dell'assemblea, ché, anzi, ove nessuna previsione in ordine a tale compenso vi sia nell'atto costitutivo e l'assemblea di una società di capitali rifiuti od ometta di stabilire il corrispettivo dovuto all'amministratore o al liquidatore, ovvero lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'interessato (amministratore o liquidatore) può agire per la determinazione giudiziale del predetto compenso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove la misura del compenso non sia stata fissata dall'assemblea dei soci, il liquidatore che agisca in giudizio per far valere la relativa pretesa ha l'onere di dimostrare la sussistenza del titolo costitutivo del credito nonché la natura, la portata, il contenuto e l'importanza delle attività espletate in esecuzione del mandato; tale onere va assolto con gli ordinari mezzi di prova, non potendosi, all'uopo, invocare le risultanze della parcella unilateralmente predisposta, ancorché recante il parere di congruità del competente Ordine professionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'autorità giudiziaria investita della domanda del liquidatore volta ad ottenere la liquidazione del compenso, ben può assumere, quale parametro di riferimento per la relativa quantificazione, le voci e previsioni dettate, nella tariffa professionale dei dottori commercialisti, con riferimento all'attività di "liquidazione di azienda"; e ciò anche nel caso in cui la carica di liquidatore sia stata rivestita da professionista o soggetto non appartenente a detto ordine. Resta, tuttavia, fermo che le previsioni della tariffa professionale menzionata rappresentano un mero parametro di riferimento, mai vincolante in termini assoluti, posto che, tra l'altro, l'attività del liquidatore non può ricondursi, sic et simpliciter, ad una prestazione d'opera intellettuale; men che mai, poi, possono considerarsi vincolanti, per il giudice, le valutazioni di congruità espresse dall'ordine professionale di appartenenza del liquidatore. Anche nel caso in cui la quantificazione del compenso dovuto al liquidatore venga effettuata assumendo come parametro di riferimento la tariffa professionale dei dottori commercialisti, non può prescindersi dall'apprezzamento, in concreto, dell'importanza e del rilievo delle attività in concreto svolte, del risultato conseguito dalla società nonché della durata dell'incarico (in particolare nel caso in cui detto incarico non venga portato a compimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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