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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1274 - pubb. 06/07/2008.

Contratti con i consumatori e clausole vessatorie


Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2008. Est. Salmè.

Contratti – Clausole vessatorie – Azione collettiva a tutela dei consumatori – Inibitoria – Legittimazione passiva delle associazioni dei professionisti che esprimano parere positivo sull’uso delle clausole – Fattispecie predente la modifica dell’art. 1469 sexies cod. civ. ex art. 14 l. 3 febbraio 2003, n. 14 – Sussistenza.

Contratti con i consumatori – Clausole vessatorie – Ius variandi del professionista – Giustificato motivo – Necessità – Riproduzione di disposizioni di legge – Trasposizione del nucleo precettivo – Modalità.

Contratti con i consumatori – Clausole vessatorie – Servizio cassette di sicurezza – Limitazione della responsabilità contrattuale del professionista – Esclusione del valore d’affezione – Limitazione del risarcimento al valore dichiarato dal cliente – Illegittimità – Divieto di limitazione della responsabilità per dolo o colpa grave – Significativo squilibrio tra le parti – Sussistenza.

Associazioni dei consumatori – Azione collettiva delle associazioni dei consumatori – Inibitoria all’uso di clausole vessatorie – Effetti sui contratti già stipulati – Sussistenza.


In tema di azioni collettive a tutela dei consumatori, l’associazione di professionisti che abbia provveduto all’elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell’art. 1469 sexies cod. civ., intervenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che “raccomandano” l’utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto.

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, comma 5, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m) del d. lgs n. 205 del 2005, non potendosi qualificare tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del d. lgs n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, sia perché l'esclusione della vessatorietà delle clausole riproduttive delle disposizioni di legge, prevista nell'art. 1469 ter, comma 3, riprodotta nell'art. 34, comma 3, del d. lgs n. 206 del 6 settembre 2005, trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una facoltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perché l'art. 118 del T.U. bancario ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori.

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, ha natura vessatoria sia la clausola relativa al servizio di cassette di sicurezza che limita la responsabilità contrattuale del professionista, in caso di danneggiamento o distruzione delle cose custodite, ai soli danni comprovati ed obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo del risarcimento il valore dichiarato dal cliente ed il conseguente massimale assicurativo, sia quella che riconosce alla banca il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza tra il valore dichiarato dal cliente e il valore effettivo, per essere, entrambe, oltre che lesive del divieto di limitazione della responsabilità contrattuale in caso di dolo o colpa grave, contenuto nell'art. 1229, comma 1, cod civ., anche produttive di un significativo ed ingiustificato squilibrio tra le parti, ex art. 1469 bis, comma 1, cod civ., o, in caso di clausola formante oggetto di trattativa, ex art. 1469 quinquies, comma 2, n. 2, cod. civ., in quanto dirette a limitare il diritto del consumatore ad agire, in caso d'inadempimento del professionista, anche per colpa lieve.

In tema di azione collettiva, proposta, nella vigenza dell'art. 1469 sexies cod.civ., da una o più associazioni rappresentative dei consumatori, l'inibitoria dell'uso delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l'eliminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con la finalità attribuita dal legislatore comunitario all'azione collettiva sia perché l'applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reiterabile, vigenti al momento dell'adozione dell'inibitoria (come quelli bancari), realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricorrere all'azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale.

Profili processuali, associazioni dei consumatori


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