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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12706 - pubb. 25/05/2015.

Controllo del giudice sulla fattibilità giuridica a prescindere dalla attestazione del professionista: minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, correttezza dei dati informativi per un voto consapevole


Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2015. Est. Ragonesi.

Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Presupposto di ammissibilità della proposta - Soggezione al controllo del giudice a prescindere dalla attestazione del professionista - Sussistenza - Contenuti - Sindacato sulla compatibilità del piano con norme inderogabili (fattibilità giuridica) - Sussistenza piena e incondizionata - Sindacato sulla concreta realizzabilità del piano (fattibilità economica) - Limiti - Assoluta e manifesta inettitudine del piano al perseguimento degli obbiettivi prefissati - Superamento della crisi mediante una minimale soddisfazione dei creditori chirografari in tempi ragionevoli - Necessità

Concordato preventivo - Attestazione del professionista sulla fattibilità della proposta - Controllo di legittimità del giudice - Sussistenza - Controllo giudiziale di merito sulle probabilità di successo del piano e sui rischi inerenti - Insussistenza - Spettanza ai creditori - Controllo del giudice  sulla completezza e correttezza dell'informazione dei creditori ai fini del voto - Sussistenza


La fattibilità del piano è uno dei presupposti di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, sulla cui esistenza il giudice è tenuto a pronunciarsi, a prescindere dalle valutazioni espresse al riguardo dal professionista designato dal debitore. Tale sindacato non incontra limiti con riguardo alla cosiddetta fattibilità giuridica - intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili - mentre ai fini della cosiddetta fattibilità economica - intesa come concreta realizzabilità del piano - esso resta circoscritto al riscontro dell'eventuale manifesta ed assoluta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi in concreto prefissati, in relazione alle modalità indicate dal proponente per il superamento della crisi, mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari, in tempi ragionevoli. (Paola Vella) (riproduzione riservata)

Il dovere del giudice di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato non resta escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e la sua convenienza, tenuto conto dei rischi inerenti. A tal fine il giudice è però chiamato a verificare la completezza ed affidabilità dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato ed i documenti ad essa allegati, per assicurare una consapevole espressione del loro voto. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente inadeguata la relazione del professionista che non consentiva di individuare l'attivo ricavabile in caso di liquidazione, a causa di una estrema prudenza nelle valutazioni, di una stima solo atomistica dei beni, piuttosto che del complesso aziendale funzionante, ed infine della mancanza di qualsivoglia riferimento alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie). (Paola Vella) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Vella


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