Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12683 - pubb. 21/05/2015

Sindacato del tribunale sulla fattibilità economica e limiti di intervento del tribunale sulle concrete modalità di liquidazione proposte dal debitore e approvate dai creditori

Tribunale Arezzo, 19 Dicembre 2014. Est. Picardi.


Concordato preventivo - Opposizione - Sindacato del tribunale sulla fattibilità economica

Concordato preventivo - Sindacato del tribunale sulla fattibilità economica - Oggetto - Manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati

Concordato preventivo - Modalità di liquidazione - Regolazione sussidiaria dell'articolo 182 L.F. - Sindacato del tribunale sulle modalità proposta e approvata dai creditori



In presenza di opposizioni, il sindacato del tribunale si estende necessariamente alle singole contestazioni mosse dagli opponenti e, poiché l'accentuato carattere negoziale della procedura non consente di ritenere che l'avvenuta approvazione della proposta limiti il diritto dei singoli dissenzienti di contestare la fattibilità, anche economica, del piano concordatario, non vi è ragione di limitare il potere dovere del tribunale di spingersi ad un tale esame di merito laddove vi siano opposizioni espressamente fondate su detto rilievo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento alla fattibilità economica della proposta, il tribunale, pure in presenza di opposizioni, deve verificare se sussista un meno la assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 182 L.F. offre una regolazione sussidiaria per l'ipotesi che il proponente non abbia organizzato diversamente la liquidazione concordataria. Pertanto, il voto favorevole sulla proposta espresso dalla maggioranza dei creditori implica la formazione di una sorta di vincolo contrattuale sulla convenienza della proposta concordataria nel suo complesso, ivi compresa la scelta dell'eventuale soggetto cessionario dei beni e le modalità della loro liquidazione, con la conseguenza che il tribunale non può disporre in modo contrario al contenuto del piano, onde evitare di ledere le aspettative del debitore di poter regolare l'insolvenza secondo clausole inserite nella proposta e sottoposte all'approvazione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giuseppe Mariani


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