Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12678 - pubb. 20/05/2015

L'avvocato non può trattenere gli originali degli assegni del cliente anche se deve agire in giudizio per il pagamento del compenso

Tribunale Taranto, 25 Marzo 2015. Est. Rossella Di Todaro.


Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Divieto di ritenzione - Ritenzione dei documenti del cliente per la tutela di un proprio diritto - Pagamento del compenso e diritto di ritenzione per il tempo strettamente necessario alla tutela del proprio diritto

Lavoro autonomo - Avvocato - Tutela del diritto al pagamento del compenso - Diritto di ritenzione di assegni di proprietà del cliente - Esclusione - Violazione dei doveri di correttezza e di pertinenza al diritto di difesa



L'avvocato, di regola, deve restituire i documenti ricevuti per l'espletamento del mandato quando il cliente ne faccia richiesta, a meno che tali documenti non risultino indispensabili ossia assolutamente necessari per tutelare un proprio diritto in giudizio (quale è sicuramente il diritto al compenso per l'attività prestata) ma, in quest'ultimo caso, il diritto di ritenzione è ammesso per il tempo strettamente necessario alla tutela del proprio diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'avvocato che debba tutelare nei confronti del cliente il proprio diritto al pagamento del compenso ed esercitare quindi in giudizio la relativa azione non ha alcuna necessità di trattenere gli originali degli assegni di proprietà del cliente, potendo trattenere una fotocopia di detti assegni o comunque acquisirne quietanza scritta da parte del cliente in ordine all'avvenuta restituzione degli originali e comunque potendo provare la propria attività a prescindere dall'esibizione in giudizio degli originali degli assegni. Deve, pertanto, ritenersi contraria al dovere di correttezza e di pertinenza rispetto all'esercizio del proprio diritto di difesa l'aver trattenuto gli originali degli assegni senza alcuna necessità difensiva nel giudizio volto ad ottenere il pagamento delle proprie spettanze e ciò nonostante una specifica richiesta di restituzione ricevuta dal cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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