Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12660 - pubb. 18/05/2015

Credito professionale e prededuzione ex art. 111 l. fall.: vale il criterio dell'utilità della prestazione professionale per la procedura ed i creditori, come stabilito da Cass. 2013/8534

Tribunale Forlì, 27 Novembre 2014. Pres., est. Barbensi.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Concordato preventivo - Finalità - Crediti dei professionisti sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 legge fall. - Prededucibilità - Condizioni - Adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa - Utilità dei creditori - Necessità



Va condiviso l’orientamento di Cass. 2013/8534 per cui lo scopo del concordato preventivo è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 legge fall., per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità di risanamento dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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