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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12625 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 04 Giugno 2014. .

Delibera assembleare di scioglimento anticipato della società - Conflitto di interessi - Contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale - Interesse della società alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale - Irrilevanza


Non può ritenersi impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex articolo 2484 numero 6 c.c., in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'articolo 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a contrastanti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società, tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)