Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12613 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Forlì, 24 Dicembre 2014. ..


Concordato Preventivo – Crediti contestati – Trattamento degli stessi nella proposta di concordato – Regolazione del diritto di voto – Disciplina – Distinzione



Non va confusa la disciplina del voto da attribuire ai crediti contestati rispetto al trattamento riservato agli stessi all’interno della proposta concordataria.
Quanto al primo profilo, la presentazione del concordato non può costituire un pregiudizio per il debitore sul piano della possibilità di contestare la fondatezza di pretese economiche avanzate da terzi nei suoi confronti.
L’art. 2424 bis terzo comma c.c. offre in tal senso un criterio valido anche in ambito concordatario; in particolare, detto articolo impone in linea generale di iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale un fondo se sia certo o anche solo probabile che in futuro vi sarà una perdita o maturerà un debito allo stato non agevolmente determinabile nell’ammontare e/o nella data di insorgenza; è necessario invece menzionare nella nota integrativa l’esistenza del rischio che l’impresa sia chiamata a pagare un debito contestato possibile, mentre non vi è l’obbligo di iscrizione del rischio remoto, vale a dire del rischio che ha scarsissime possibilità di verificarsi.
Allo stesso modo in ambito concordatario i crediti contestati andranno inclusi nella relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa ai sensi dell’art. 161 secondo comma lett. a) l. fall, ma saranno ammessi al voto, in parallelo con quanto avviene in sede di redazione dello stato patrimoniale, solo qualora la loro esistenza possa ritenersi probabile.
Il legislatore ha così espressamente previsto la possibilità che il debitore o un suo creditore contestino la sussistenza o l’ammontare di un credito incluso o meno nell’elenco rettificato dal Commissario ex art. 171 primo comma l. fall. attribuendo al Giudice Delegato il potere di statuire in ordine ad esso, esercitando un sindacato di verosimiglianza e probabilità, unicamente ai fini della partecipazione del titolare al voto, ex art. 176 l. fall.
Rispetto al trattamento da riservare all’interno della proposta concordataria ai crediti contestati è necessario invece sottolineare come il debitore sia l’unico arbitro del contenuto della stessa, che non può essere in alcun modo integrata dal G.D. alla procedura o dal Tribunale.
Dunque il debitore ha l’obbligo di rendere manifesta l’esistenza del credito in contestazione ai creditori ma ha il diritto di non prevedere alcun pagamento se ritiene che lo stesso non sia dovuto; saranno poi i creditori, nell’ambito del giudizio di fattibilità economica del piano loro riservato, a valutare il rischio che il debitore rimanga invece soccombente e che di conseguenza si ampli il novero dei crediti da soddisfare con l’attivo disponibile.
(Fattispecie in cui la società debitrice, pur rappresentando ai creditori l’esistenza di debiti contestati derivanti da imposta di registro e da comunicazione di irregolarità a seguito di liquidazione del modello IVA per il 2011, ha ritenuto di non dover indicare questi importi fra le passività potenziali). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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