ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12610 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Firenze, 21 Aprile 2014. .

Mediazione - Primo incontro avanti al mediatore - Attività del mediatore - Informazione su funzione e modalità della mediazione - Svolgimento di vera e propria attività di mediazione - Necessità


Al primo incontro avanti al mediatore di cui all'articolo 5, comma 2 bis, d.lgs n. 28 del 2010, il mediatore non deve limitarsi ad un'attività informativa circa la funzione e le modalità della mediazione, ma anche effettuare una vera e propria attività di mediazione sul merito delle questioni oggetto della lite, salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella mediazione, ove non sia raggiunto un accordo al primo incontro. Infatti, diversamente opinando ed assumendo che il primo incontro possa avere solo funzione informativa, il processo civile verrebbe a subire un'intralcio per l'espletamento di un'incombente meramente burocratico e rituale, senza cioè lo svolgimento di alcuna mediazione, unica attività che può dare alle parti una concreta chance di definizione transattiva della controversia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)