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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12574 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2015. .

Divorzio congiunto – Dolo del coniuge – Attività diretta a nascondere parte del vero patrimonio – Appello per far valere dolo revocatorio – Ammissibilità – Sussiste


Le sentenze possono essere impugnate per revocazione se pronunciate in grado di appello oppure nel giudizio di Cassazione (o se emesse in primo grado, a talune condizioni, quando siano passate in giudicato; v. artt. 395, 396 c.p.c.). Il vizio revocatorio (e specificamente quello di cui all’art. 395 c.p.c.) può proporsi con i motivi di appello con i quali può censurarsi ogni profilo di ingiustizia della sentenza di primo grado, nessuno escluso. In questo caso, trattandosi di atto di appello, ove si faccia valere una ipotesi di “dolo revocatorio” la domanda non potrà essere giudicata nuova. In particolare, può essere fatto valere il dolo processuale revocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c. là dove la sentenza di divorzio congiunto sia stata pronunciata all’esito di artifici e raggiri posti in essere da uno dei coniugi e diretti ad impedire al giudice l’accertamento della verità, sottraendo, anche al consorte, la verità in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio di cui titolare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)