Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1256 - pubb. 21/06/2008

Notifica a mezzo postale ed equipollenti dell'avviso di ricevimento

Tribunale Potenza, 13 Febbraio 2007. Est. Conte.


Notificazione a mezzo posta – Consegna del plico attestata da dichiarazione resa dal direttore dell’ufficio postale – Equipollenza all’avviso di ricevimento – Esclusione – Inesistenza della notificazione – Sussistenza.



L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dal 3° comma dell’art. 4 della legge n. 890 del 1982 (la c.d. cartolina verde), costituisce l’unico documento capace di provare l’eseguita notificazione per mezzo del servizio postale, salva l'ipotesi di rilascio da parte dell'ufficio postale di un duplicato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in caso di smarrimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Falco


TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sezione Civile

R.G. 503/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA - GIUDICE UNICO

 

In persona del Dott. Giovanni CONTE – Giudice Onorario di Tribunale,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 503/2001 R.G. ed avente ad oggetto opposizione all’esecuzione, promossa da:

GROSSO Augustale, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’Avv. Giuseppe Malta, elettivamente domiciliato in Villa d'Agri (PZ) alla Via Nitti n. 29, presso lo studio dello stesso,

OPPONENTE-ATTORE 

CONTRO

BANCA ** S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Viceconte presso il cui studio domicilia in Episcopia (PZ) alla Via Roma n. 12,

 

OPPOSTA- CONVENUTA

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti (Cfr. verbale del 19.10.05).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9 marzo 2001, depositato in Cancelleria in pari data, Grosso Augustale spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c., innanzi a questo Tribunale, avverso l'atto di intervento esercitato dalla Banca ** S.p.A. nella procedura espropriativa immobiliare recante il n. 82/97, intrapresa dalla Banca Popolare del Materano, in danno del medesimo Grosso.

Il ricorrente deduceva, in particolare, l'inammissibilità di detto intervento per violazione dell'art. 563 c.p.c., sostenendo di non aver mai conseguito legale conoscenza (rectius: notificazione) delle procedure monitorie (n. 2 decreti ingiuntivi) poste a base dell'intervento stesso.

Chiedeva, pertanto, disporsi la sospensione del processo ovvero dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.; dichiararsi inesistente i titoli ingiuntivi della Banca ** S.p.A. e, per l'effetto, dichiararsi la carenza di titolarità ad esercitare azioni esecutive ovvero ad intervenire nel procedimento esecutivo n. 82/97; dichiararsi, in ogni caso l'inefficacia di ogni e qualsiasi atto che si potesse qualificare esecutivo ovvero di pretesi crediti; l'espunzione della Banca ** S.p.A. dalla procedura promossa dalla Banca Popolare del Materano per inammissibilità dei presupposti abilitanti allo spiegato intervento; condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Con proprio decreto del 20.03.2001 il G.I. fissava l'udienza del 22.06.2001 per la comparizione delle parti avanti a sé, con obbligo del ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il decreto almeno 20 giorni prima dell'udienza.

Si costituiva in giudizio, depositando relativa comparsa in data 21 giugno 2001, l’opposta Banca di Roma S.p.A., incorporante per fusione la Banca ** S.p.A., in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione così come proposta dal ricorrente, avendo dovuto quest'ultimo impulsare la procedura prevista e disciplinata dall'art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva), avendo lo stesso ricorrente eccepito la irregolarità della notifica dei decreti ingiuntivi.

Nel merito, faceva rilevare, di contro, la piena e perfetta regolarità della notifica, avvenuta a mani di D'Alessio Teresa, addetta al ritiro della posta destinata alla Soc. TI.FA.MI. s.n.c. ed ai suoi soci, tra cui vi era anche il Grosso. Allegando, a tal fine, apposita attestazione di avvenuta notificazione rilasciata da parte dell'Agenzia P.T. di Paterno, a seguito dello smarrimento degli avvisi di ricevimento.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in opposizione e, in ogni caso, il rigetto dello stesso per infondatezza in punto di fatto e di diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

All'udienza del 16.11.2001, il G.I. non riteneva ammissibile una eventuale sospensione dell'intera procedura esecutiva, avendo il ricorrente contestato esclusivamente la legittimità dell'intervento della odierna opposta Banca.

All'udienza del 15.05.2002, a seguito della dichiarata intervenuta fusione per incorporazione della Banca ** con la Banca di Roma, il G.I. dichiarava interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c..

Grosso Augustale con successivo atto del 2.09.2002, depositato il 9.09.2002, provvedeva a riassumere il giudizio.

Con decreto del 16.09.2002 il G.I. fissava nuova udienza del 14.02.2003 per la comparizione delle parti avanti a sé, con obbligo del ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il decreto almeno 30 giorni prima dell'udienza. 

Si costituiva in giudizio, depositando relativa comparsa in data 14 febbraio 2003, l’opposta CAPITALIA S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.), incorporante per fusione la Banca ** S.p.A., in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, deducendo, preliminarmente, la nullità dell'atto di riassunzione per indeterminatezza della domanda così come proposta con l'atto stesso, mancando essa dei requisiti formali richiesti, insistendo, nel merito, nelle eccezioni e deduzioni già formulate in precedenza dalla Banca ** S.p.A..

Dopo breve trattazione, non rilevandosi necessaria alcuna attività istruttoria, il G.I. rinviava all’udienza del 19.10.2005 per la precisazione delle conclusioni.

A detta udienza, dopo che le parti precisavano le rispettive conclusioni, la causa  veniva riservata per la decisione, concedendo giorni 60 per deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..

Trascorsi i termini assegnati, il Giudice definiva la causa sulla base dei seguenti:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preventivamente verificata la sussistenza delle rispettive legittimazioni attive e passive, in primo luogo risulta opportuno esaminare l'eccezione, che appare pregiudiziale e preliminare,  di nullità dell'atto di riassunzione sollevata dall'opposta per  indeterminatezza della domanda originaria.

A tal proposito, è convincimento di questo giudice, che l'atto riassuntivo non deve necessariamente riprodurre gli estremi della domanda, essendo sufficiente che  esso fornisca elementi idonei all'individuazione del giudizio che si intende riattivare. Ed invero, l'atto di che trattasi, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente valido ed efficace, in quanto in esso si riscontrano sufficienti elementi atti ad individuare il giudizio che si intendeva far proseguire, riproponendo, in sintesi, tutti gli estremi (petitum e causa petendi) della domanda originaria.

Sotto l’ulteriore aspetto procedurale, appare ugualmente corretta la proposizione della domanda del Grosso, il quale lamenta un’esecuzione forzata iniziata (rectius: intervento della Banca nell’esecuzione da altri intrapresa) nei suoi confronti sulla base di decreti di ingiunzione di cui ne deduce l’assoluta mancanza (giuridica inesistenza) della notificazione. Tale deduzione integra, infatti, un’opposizione all’esecuzione, da far valere nelle forme e nei modi di cui all’art. 615 c.p.c. (Cfr. Cass., Sez. III, sent. N. 9679 del 3-10-97).

Diverso è il caso in cui si contesta, da parte del ricorrente, la irregolarità della notifica (nullità ex art. 160 c.p.c.). Quest’ultima ipotesi, per la disciplina strutturata delle norme del codice di procedura, comporta che l’invalidità assume l’unica rilevanza giuridica costituita dal porsi come una delle condizioni di ammissibilità della opposizione tardiva al decreto di ingiunzione (art. 650 c.p.c.) e, quindi, l’intimato, ancorché sia stata nel frattempo iniziata nei suoi confronti un’azione esecutiva, non può proporre un’opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi.

Resta, pertanto, soltanto da esaminare e valutare se la notifica a mezzo posta del d.i., attestata non da regolare ricevuta di ritorno ma da dichiarazione da parte del direttore dell’ufficio postale consegnante, avvenuta a mani dell’“addetta al ritiro della posta” (Sig.ra D’Alessio Teresa: commessa del negozio) della società TI.FA.MI., di cui il Grosso ne era socio, vada ritenuta comunque valida e se, in caso contrario, sia da qualificare quale inesistente ovvero nulla, nei confronti del Grosso.

La giurisprudenza ritiene unanimamente che la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona solo con la sottoscrizione da parte del destinatario della ricevuta di ritorno; pertanto, qualora agli atti non sia reperibile detta ricevuta (nel caso di specie relativa al o ai decreto/i ingiuntivo/i) ciò determinerebbe l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità dell’azione esecutiva ( rectius: l’intervento nella stessa) posta a base.

Nel senso che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dal 3° comma dell’art. 4 della legge n. 890 del 1982 (la c.d. cartolina verde), costituisce l’unico documento capace di provare l’eseguita notificazione per mezzo del servizio postale, provando sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona che ha ricevuto il plico, con la conseguenza che la sua mancata produzione in giudizio comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione.

Resta però salva l'ipotesi di rilascio da parte dell'ufficio postale di un duplicato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in caso di smarrimento.

Ma nel caso che ci occupa non di duplicato si tratta, bensì di un’attestazione.

Il ricorrente denuncia, infatti, la violazione degli art. 149 c.p.c. e art. 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, lamentando il fatto che l'avviso di ricevimento potesse essere sostituito da documentazione equipollente.

La censura è fondata.

La legge da ultimo citata, nel dettare la disciplina della notificazione di atti a mezzo posta e delle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari, prevede, per la notifica mediante raccomandata, un complesso procedimento scandito sulla base delle cadenze indicate nell'art. 3 il quale prevede al riguardo la redazione della relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, la spedizione della copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento e nella presentazione di quest'ultimo (unitamente alla copia dell'atto) all'ufficio postale. Occorre, poi, tenere conto del disposto dell'art. 4 che contiene le regole specifiche concernenti l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, il quale, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo predisposto dall'ufficiale giudiziario, precisando, infine, che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

La giurisprudenza della S.C. è costante nell'affermare che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale e che l'avviso di ricevimento costituisce l'unico documento idoneo a provare, sia la consegna, sia la data di questa, sia l'indennità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita, sicché la mancata allegazione di essa dà luogo alla inesistenza della notificazione (Cfr. Cass., 8 aprile 1994, n. 3303).

Reputa questo giudice che siffatta impostazione vada condivisa, evidente essendo, alla stregua della disciplina innanzi segnalata, che soltanto l'avviso di ricevimento è elevato dalla legge al rango di prova dell'avvenuta notificazione, pertanto, al di fuori dell'ipotesi di smarrimento in relazione al quale l'interessato può avvalersi di un duplicato rilasciato gratuitamente dall'Amministrazione secondo le modalità stabilite nell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale, non è dato supplire alla mancanza di esso, con atti equipollenti quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale, come invece è stato ritenuto nella specie dalla Banca opposta, la quale sembra attribuire al documento di cui si tratta la qualifica di duplicato dell'avviso di ricevimento, che, invece, va esclusa stante l'assoluta difformità di esso rispetto al modello legale.

Anche di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 10506 dell’8 maggio 2006, è intervenuta in materia, a confermare che la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona solo con la consegna dell’atto al destinatario, la cui prova è data unicamente dall’avviso di ricevimento. Un esito, quest’ultimo, che può suscitare perplessità nel momento in cui l’omissione non sia direttamente imputabile a negligenza della parte, nell’eventualità in cui l’avviso di ricevimento non pervenga, per una qualsiasi ragione, nelle mani del notificante.

Fermo restando che il sistema postale non prevede alcuna traccia dell’avvenuto recapito dell’avviso di ricevimento, il verificarsi di tale eventualità, viste le conseguenze che ne possono derivare, fa riflettere circa i rischi connessi all’utilizzo del servizio postale.

Qualora ciò si verifichi, a meno di non essere ancora in termini per provvedere a una nuova spedizione, la parte, sia essa pubblica o privata (come in questo caso), potrebbe solo augurarsi che, nonostante lo smarrimento dell’avviso, la parte intimata abbia ricevuto l’atto e che si costituisca in giudizio, oppure tentare di ottenerne copia presso l’ufficio postale, poiché, come chiarito, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento - anche nel caso in cui fosse imputabile a disservizio postale - comporta non la mera nullità ma l’inesistenza della notifica, con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità dell’intervento.

Si impone, quindi, in ragione di quanto si è esposto, l'accoglimento della proposta censura e la dichiarazione di inesistenza della notificazione così effettuata, in ossequio al principio per il quale nella disciplina della notificazione per mezzo del servizio postale la prova dell'eseguita notificazione è costituita dall'avviso di ricevimento senza che possa rilevare l'allegazione di atti equipollenti.

Ciò comporta che il/i decreto ingiuntivo/i opposto/i sia/siano da dichiarare inefficace/i, con perdita del diritto da parte del ricorrente in monitorio a procedere ad esecuzione forzata. L'accoglimento della censura così come espressa comporta l'assorbimento degli altri motivi di ricorso con il quali il ricorrente/opponente ha dedotto.

Considerata la controversa questione sollevata, vi sono sufficienti ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa:

1)                     Accoglie il ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c proposto da GROSSO Augustale nei confronti del creditore intervenuto Banca ** S.p.A. (oggi CAPITALIA S.p.A.) e, per l’effetto, dichiara inefficace del o dei titoli esecutivi posti a base dell’intervento nella procedura esecutiva n. 82/97 R.G.E. e per i quali debba considerarsi, in virtù di quanto esposto in parte motiva, inesistente la notificazione.

2)                     Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Potenza, il 13 febbraio 2007.   

 

IL GIUDICE UNICO G.O.T.

Dott. Giovanni CONTE


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