Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1253/2008p - pubb. 09/06/2008

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Cassazione civile, 28 Maggio 2008, n. 0. .


Dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente – Regolamento di competenza con cassazione della sentenza del tribunale incompetente e rinvio ad altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione – Distinzione tra accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi e regolazione della procedura di fallimento – Stabilità degli effetti cd. sostanziali –  Decorrenza del periodo sospetto per la revocatoria dal periodo antecedente alla prima dichiarazione di fallimento anche se pronunciata da Tribunale incompetente - Sussistenza.



La sentenza dichiarativa di fallimento ha una duplice efficacia: di accertamento dei presupposti oggettivi ed oggettivi (art. 16, comma 1 legge fall.) e di regolazione della procedura concorsuale (art. 16, comma 2). Pertanto, nel caso in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente segua una seconda dichiarazione da parte di altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione, ad essere invalidati sono solo gli effetti di regolazione della procedura concorsuale, mentre rimangono fermi, benché ribaditi dalla seconda pronuncia, gli effetti di accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi accertati dalla prima e ciò in virtù del principio della unitarietà della procedura concorsuale e della stabilità degli effetti dell’accertamento della sentenza di fallimento anche ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria. (E’ stata quindi cassata la sentenza che ha respinto la domanda di revocatoria della curatela affermando che il computo a ritroso del periodo sospetto dovesse essere effettuato non dalla prima ma dalla seconda sentenza di fallimento).