Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12526 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 Aprile 2015. .


Società - Estinzione - Debiti fiscali - D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione - Applicazione ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata dal 13 dicembre 2014 in poi



Il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)