Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12446 - pubb. 22/04/2015

Lo spartiacque fra il concordato liquidatorio e quello in continuità deve essere individuato nell'oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo

Tribunale Bolzano, 10 Marzo 2015. Pres., est. Francesca Bortolotti.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Affitto di azienda - Continuità diretta ed indiretta - Applicazione della disciplina sulla continuità aziendale anche nell'ipotesi di continuità indiretta



La nozione di continuità aziendale, così come definita espressamente dall’art. 186 bis L.F., ricomprende sia la fattispecie della cd. continuità diretta dell'attività in capo all’imprenditore, sia quella della continuità indiretta attuata mediante cessione o conferimento a terzi dell’azienda in esercizio. Pertanto, l’affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, come quello da stipularsi in corso di procedura concordataria non è, ove vi sia la previsione di successiva cessione dell’azienda in esercizio, di ostacolo all’applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità, essendo l’affitto un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell’intero complesso aziendale in vista di un suo successivo passaggio a terzi. L’affitto d’azienda che persegua la finalità di mantenere in vita, di continuare, appunto, l’attività d’impresa, non è altro che uno “strumento ponte” per giungere alla cessione o al conferimento della stessa senza il rischio della perdita dei valori intrinseci - primo fra tutti l’avviamento - che un suo arresto, anche solo momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile. L'affitto d’azienda rappresenta, quindi, uno strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della conservazione dell’impresa, e dall’altro al miglior soddisfacimento del ceto creditorio.
Lo spartiacque fra il concordato liquidatorio e quello in continuità deve, pertanto, essere individuato nell'oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell’imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario), con conseguente applicazione della specifica disciplina, in termini di benefici e oneri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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