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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12402 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2014. .

Fallimento - Apertura (dichiarazione) - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Reclamo - Effetto devolutivo - Limiti - Nuovi motivi - Inammissibilità - Fattispecie


Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ed idonea a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di riesame, perfino senza enunciazione dei motivi. Ne consegue che, pur se risulti attenuato il requisito dell'art. 342 cod. proc. civ., nondimeno è inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l'atto introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva escluso l'ammissibilità della memoria contenente motivi aggiunti e depositata successivamente al ricorso). (massima ufficiale)