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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12390 - pubb. 15/04/2015.

Il creditore fondiario ha un privilegio solo processuale a iniziare o proseguire l’esecuzione forzata in presenza di fallimento ma in nessun caso ha diritto a percepire definitivamente le somme derivanti dalla vendita del bene in sede esecutiva


Cassazione civile, sez. I, 30 Marzo 2015. Est. Didone.

Fallimento - Credito fondiario - Privilegio processuale - Onere dell'insinuazione al passivo


L'articolo 41 TUB deroga soltanto il divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'articolo 51 L.F., ma non alla norma imperativa di cui all'articolo 52 L.F., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme della legge fallimentare, salvo diverse disposizioni della legge. Ne consegue che l'insinuazione al passivo fallimentare deve essere vista come onere per la banca mutuante al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente quanto percepito, così che i privilegi processuali mantenuti per i crediti fondiari si risolvono in una mera anticipazione di valuta in favore delle banche erogatrici dei finanziamenti fondiari, nel senso, cioè, di consentire alle stesse di disporre di quanto loro spettante ma non di importi superiori in via anticipata rispetto al momento nel quale si determina, con la conclusione dell'attività di liquidazione e con l'esecuzione del piano di riparto, il quantum spettante a ciascun creditore concorrente. Questa lettura della normativa, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, è stata ora codificata dalla riforma della legge fallimentare, con la espressa previsione, nel nuovo articolo 52, ultimo comma, L.F., dell'onere di insinuazione anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'articolo 51 L.F. e dalla previsione, nel progetto delle somme da ripartire nel fallimento, anche dei crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive di cui alla medesima norma. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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