Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12385 - pubb. 07/01/2015

Nesso causale tra omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci e la mancata tempestiva dichiarazione di fallimento, onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2013, n. 13081. Est. Di Amato.


Società di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità omissiva - Nesso causale - Mancato esercizio dei poteri di controllo - Ritardata dichiarazione di fallimento - Individuazione del danno



Ai fini della sussistenza del nesso causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci e la mancata tempestiva dichiarazione di fallimento, è necessario non solo dimostrare che l'omissione dei controlli aveva consentito la prosecuzione dell'attività e, quindi, il prodursi dell'evento dannoso, ma anche, come richiesto dall'art. 2407 comma 2 c.c. (nel testo ante riforma, applicabile "ratione temporis"), che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi postuma condotta secondo il principio della regolarità causale.

Laddove venga accertato che gli amministratori di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita, abbiano compiuto false fatturazioni e posto in essere una serie di operazioni infragruppo a carattere fittizio, i sindaci della società rispondono ai sensi degli artt. 2403 e 2407 c.c per omesso controllo degli amministratori nonché sulla regolarità della gestione sociale. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Franco Benassi


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