Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12376 - pubb. 07/01/2015

L'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione

Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 1993, n. 5263. Est. Sensale.


Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso la società - Azione sociale - Proposizione cumulativa contro più amministratori e sindaci - Pluralità di cause inscindibili - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di primo grado - Domanda di responsabilità - Accoglimento parziale nei confronti di uno soltanto dei convenuti - Appello di quest'ultimo - Società - Appello incidentale tardivo anche contro gli amministratori e sindaci vittoriosi - Ammissibilità

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive - Azione sociale di responsabilità - Proposizione cumulativa contro più amministratori e sindaci - Pluralità di cause inscindibili - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di primo grado - Domanda di responsabilità - Accoglimento parziale nei confronti di uno soltanto dei convenuti - Appello di quest'ultimo - Società - Appello incidentale tardivo anche contro gli amministratori e sindaci vittoriosi - Ammissibilità

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità - Sindaci - Responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi - Presupposti - Sindaci - Vigilanza sul contenuto della gestione - Omissione - Responsabilità solidale con gli amministratori - Configurabilità

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria - Rivalutazione del credito del danneggiato ed interessi sulla somma rivalutata - Compatibilità



L'azione di responsabilità, che una società cumulativamente proponga contro più amministratori e sindaci, chiedendo il ristoro dei danni che assuma verificatisi nel periodo in cui sono stati in carica e per effetto della loro concorrente inosservanza ai rispettivi obblighi, pur introducendo una pluralità di cause, alla stregua della pluralità dei titoli dedotti in giudizio, pone le cause medesime in relazione d'inscindibilità, tenendo conto che la normale autonomia e separabilità delle contese fra il creditore e i debitori in solido viene meno quando la condotta addebitata a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto collegamento con la valutazione della condotta dell'altro. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia accolto parzialmente la domanda di responsabilità nei confronti di uno dei convenuti, assolvendo gli altri, e tale soccombente abbia proposto appello principale, la società può appellare, in via incidentale tardiva, ai sensi dell' art. 334 cod. proc. civ., non soltanto contro l'appellante (indipendentemente dal fatto che l'impugnazione incidentale investa capi connessi o autonomi rispetto a quelli oggetto d' impugnazione principale), ma anche contro gli altri amministratori e sindaci rimasti vittoriosi in primo grado.

Ai fini della responsabilità solidale dei sindaci di una società per azioni con gli amministratori, ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 cod. civ. va combinata con quelle del terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti.

In tema di debiti di valore, la rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento dei danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.


Segnalazione dell'Avv. Franco Benassi


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