Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12369 - pubb. 13/04/2015

Sequestro conservativo di quote di S.r.l. sottoposte ad intestazione fiduciaria

Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 2014, n. 13903. Est. Scaldaferri.


Procedimenti cautelari - Sequestro - Esecuzione - Sequestro conservativo di quote di s.r.l. - Attuazione - Pignoramento presso terzi - Esclusione - Pignoramento ex art. 2471 cod. civ. - Iscrizione nel registro delle imprese - Sufficienza

Procedimenti cautelari - Sequestro conservativo - Giudizio di merito - Questioni relative alla concessione dell'istanza cautelare - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Questioni relative all'esecuzione della cautela - Ammissibilità - Fondamento



Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 678 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies, cod. proc. civ., si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni che ne sono oggetto. Ne consegue che, nel caso di quote di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il sequestro si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare. (massima ufficiale)

Le questioni giuridiche relative alla concedibilità del provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) non sono riconducibili al mutamento delle circostanze che ne consente la revoca o la modifica ex art. 669 decies cod. proc. civ. e non possono, quindi, essere proposte nel giudizio di merito, nel quale, invece, sono deducibili, a norma dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Franco Benassi


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