ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12336 - pubb. 30/03/2015.

La continuità indiretta con affitto ponte e cessione dell'azienda integra la continuità aziendale. Contenuto della attestazione


Tribunale di Roma, 24 Marzo 2015. Est. Luisa De Renzis.

Concordato preventivo - Continuità indiretta - Continuità aziendale - Sussistenza - Elemento rilevante costituito dalla continuazione della vita dell'azienda

Concordato con continuità indiretta - Affitto e successiva cessione dell'azienda - Fattibilità del piano - Contenuto della prestazione - Idoneità dell'affittuario - Elementi di valutazione - Piano industriale e durata


A seguito dell'introduzione dell'articolo 186 bis L.F., anche il concordato cd. con continuità indiretta è ascrivibile alla categoria del concordato con continuità aziendale, dovendosi avere riguardo alla continuazione della vita dell'azienda sia che avvenga in capo all'originario imprenditore sia che avvenga in capo a terzi affittuari o acquirenti. Da ciò consegue che le operazioni straordinarie (cessione, affitto, conferimento aziendale), seppure volte ad un mutamento della originaria compagine aziendale, non possono dirsi prive del requisito della continuità sotto forma di risanamento traslativo indiretto, che pure è ricompreso nel concetto della continuità aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato con continuità indiretta perseguito mediante l'affitto e successivamente la cessione dell'azienda, ove la fattibilità del piano dipende dai flussi derivanti dal pagamento dei canoni e del prezzo di acquisto dell'azienda, il contenuto dell'attestazione dovrà incentrarsi sull'idoneità dell'affittuario e promissario acquirente a fare fronte ai propri impegni grazie non solo il patrimonio di cui dispone o alle garanzie su cui è in grado di fare affidamento, ma anche sulla realizzazione di un adeguato piano industriale, il cui orizzonte temporale dovrà essere perlomeno coincidente con la data in cui avrà luogo il trasferimento a terzi dell'azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Bottai


Il testo integrale