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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12331 - pubb. 30/03/2015.

Sequestro penale di beni acquisiti dalla massa attiva del fallimento: legittimazione del curatore ad impugnare il sequestro e competenza del giudice penale ad accertare la buona fede dei terzi


Cassazione penale, 17 Marzo 2015. Est. Marasca.

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - Sequestro e confisca - Rapporti con la procedura fallimentare - Acquisizione dei beni oggetto di sequestro finalizzato alla confisca alla massa attiva del fallimento - Comparazione tra i contrapposti interessi - Legittimazione del curatore all'impugnazione del provvedimento di sequestro - Verifica delle ragioni dei terzi di buona fede - Competenza del giudice penale


Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

La verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertare la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Bottai


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