Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12303 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2015. .


Fallimento - Curatore - Revoca - Richiesta proveniente dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi - Motivazione - Valutazione del tribunale in ordine al requisito costituito dai giustificati motivi - Natura vincolante della volontà dei creditori - Esclusione



L'articolo 23 L.F. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 37-bis L.F., introdotto dalla legge di riforma, sia avanzata una richiesta di sostituzione del curatore dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. Non è pertanto sufficiente che costoro indichino le ragioni della richiesta, spettando in ogni caso al tribunale di valutare se esse integrino quei giustificati motivi in presenza dei quali può farsi luogo alla sostituzione. Va dunque escluso che la volontà espressa dai creditori sia vincolante per l'organo giudiziario e che questo sia tenuto unicamente a verificare la legittimità formale della richiesta: al contrario, spetterà in ogni caso al tribunale di verificare se le ragioni della medesima siano pertinenti alla migliore gestione della procedura e non funzionali al perseguimento di interessi diversi o di singoli creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)